Condominio

La bacheca è il cuore del condominio ma attenzione al contenuto

di Edoardo Valentino

La maggioranza dei condomìni è dotato di bacheca.
Questa teca di vetro, posta usualmente nell'androne del palazzo in un luogo bene visibile a tutti, rappresenta il vero e proprio cuore del condominio.
La decisione di istallare la bacheca spetta all'assemblea o, se previsto, dal regolamento contrattuale dello stabile predisposto dal costruttore.
Una volta istallata, poi, è compito dell'amministratore gestirla e mantenerla, assicurandosi che svolga la propria funzione.
In particolare la bacheca deve servire da organo di comunicazione di tutti i dati salienti dello stabile e veicolare le informazioni non solo ai condomini, ma anche ai conduttori degli immobili e ai terzi.
In sostanza la bacheca condominiale deve rendere trasparenti determinate informazioni che devono necessariamente passare a chi – per un motivo e per l'altro – entra in contatto con il condominio.
La semplice lettura della bacheca darà l'informazione relativa al corrente amministratore di condominio, nonché le specifiche per contattarlo telefonicamente o via mail.
Tali informazioni, poi, vengono implementate nei periodi di assenza dell'amministratore (ad esempio le vacanze estive) con i numeri degli artigiani che possono intervenire in caso di urgenza.
E' chiaro infatti che l'amministratore ha diritto di andare in vacanza, ma al fine di tutelare i propri condomini può indicare i contatti di persone che possono fare fronte alle emergenze del palazzo in sua assenza.
Altre informazioni che si possono trovare sulla bacheca sono le notizie relative agli interventi sul condominio come derattizzazioni, orari di pulizia o notizie di sospensione dell'acqua o dell'energia elettrica da parte delle aziende fornitrici.
Ciò che invece non si troverà mai (o almeno così dovrebbe essere) sono le informazioni private dei condomini e dello stabile.
Tutto ciò che afferisce a dati personali dei condomini o rapporti di debito con il condominio degli stessi, è infatti coperto dalla normativa privacy.
E' pur vero che tali informazioni sono rese pubbliche nel corso delle assemblee o alla lettura dei bilanci, tuttavia la bacheca resta indiscutibilmente accessibile anche ai terzi e quindi l'annotazione di informazioni private costituisce certamente una violazione del diritto dei condomini, che non possono essere rese pubbliche mediante l'annotazione in bacheca o in altri luoghi del condominio.
Con la sentenza numero 39986 del 26 settembre 2014 la Cassazione ha affermato che “la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale, anche in presenza di un effettiva morosità degli stessi condomini, costituiva una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri”.
La bacheca deve dunque essere fonte di informazioni utili per la vita condominiale, ma demandare ad altre sedi questioni di carattere privato relative al rapporto tra il condominio e i vari proprietari..

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