Condominio

Danni al vicino per l’autoclave rumorosa

di Patrizia Maciocchi

Il condomino e il condominio sono responsabili per il rumore intollerabile prodotto da una pompa dell’acqua installata in una cabina condominiale dal proprietario di un appartamento per potenziare il suo impianto idrico. La Cassazione (sentenza 20553, relatore Antonio Scarpa) respinge il ricorso contro la condanna a cessare ogni condotta molesta e a rimuovere l’autoclave dal locale condominiale situato al quinto piano accanto all’abitazione di un avvocato molestato, per collocarla al sesto o al pianoterra. Con la stessa sentenza i giudici di merito avevano anche inibito l’uso dello spazio comune utilizzato per mettere l’impianto e dichiarato condomino e amministrazione responsabili dei danni subìti dall’attore, condannandoli ad un risarcimento da quantificare in separata sede. Secondo il ricorrente i giudici con il loro verdetto erano andati oltre le richieste dell’avvocato vittima dei rumori, il quale non aveva chiesto nè i danni nè che fosse vietato l’uso del locale condominiale un tempo adibito alla collocazione dei cassoni. Per la Cassazione però non c’è alcun vizio di “extrapetizione”. La richiesta dei danni era insita nella domanda di accertamento della responsabilità e la condanna del giudice al risarcimento logica conseguenza della verifica delle azioni illecite durate oltre 5 anni . A parere del ricorrente i giudici non avevano il potere di inibire per sempre l’uso del locale ex cassoni per l’installazione di qualunque pompa idraulica a prescindere dalle caratteristiche tecniche che potevano assicurare la massima silenziosità dell’impianto. La Cassazione precisa che la domanda di far cessare le immissioni che superano la normale tollerabilità lascia il giudice libero di scegliere la misura con la quale mettere fine al “problema” dalla rimozione del manufatto alle misure inibitorie come quella adottata. Per quanto riguarda le modalità di accertamento delle immissioni sonore la Cassazione ricorda che nei rapporti tra privati proprietari di fondi vicini vige il criterio fissato dall’articolo 844 del Codice civile che rimette al giudice l’apprezzamento della tollerabilità. E il limite non è mai assoluto ma relativo e la valutazione non può prescindere dalla sensibilità dell’uomo medio e dalla situazione locale, compresi i rumori di fondo.

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