Condominio

Rumore, danno non patrimoniale sempre risarcibile

di Valeria Sibilio

Per i moderni discendenti di Geppetto esercitare la propria attività artigianale, nell'ambito di un complesso condominiale, può essere causa di contenziosi giudiziali. La sentenza della Cassazione 20445 del 2017, ha affrontato un caso nel quale il proprietario ed i conduttori di un locale ad uso falegnameria erano stati convenuti, davanti al Tribunale, dalla condòmina abitante nell'appartamento sovrastante il laboratorio. La sentenza di primo grado aveva condannato i soli conduttori al risarcimento dei danni per euro 10.000 oltre accessori.
Successivamente, la Corte d'appello, in accoglimento del ricorso proposto dai conduttori della falegnameria, ha ribaltato la decisione del tribunale, rigettando la domanda risarcitoria e affermando che il danno da immissioni sarebbe stato risarcibile solo nel caso in cui vi fosse stata una comprovata e derivata lesione della salute. Per la Corte, la condòmina avrebbe dovuto produrre una idonea documentazione sanitaria e chiedere l'espletamento di una perizia medico-legale.
Contro tale decisione l'attrice proponeva ricorso per cassazione, cui resistevano i conduttori con controricorso. Per gli ermellini, la Corte d'appello si sarebbe posta in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il quale la prova della lesione di un diritto costituzionalmente garantito è anche prova del danno, e che tale prova, in mancanza di accertamento medico-legale, possa essere agevolata mediante presunzioni, che avrebbero, nel caso in questione, potuto fondarsi sulla situazione lavorativa, documentata dall'attrice, impegnata in lavoro con turni notturni. La Cassazione, accettato il ricorso, ha ritenuto che il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite fosse risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, in quanto riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all'interno di un'abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi.
La Corte ha, perciò, accolto la domanda dell'attrice e, rigettando l'appello dei conduttori del laboratorio di falegnameria ha condannato questi ultimi al risarcimento del danno, in favore della condomina, quantificandolo nella somma di euro 10.000 oltre interessi nella misura legale dalla domanda, nonché alla rifusione a favore della medesima delle spese processuali del primo grado, che liquida in euro 2.300, di cui euro 300 per esborsi e 690 per diritti, oltre accessori di legge.

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