Condominio

Le fioriere tra permessi comunali e liti condominiali

di Giuseppe Bordolli

Ogni condomino, almeno in linea generale, può abbellire il proprio balcone o uno spazio comune con delle fioriere, ma è necessario adottare tutti gli accorgimenti per evitare di molestare gli altri condomini e occupare gli spazi comuni nel pieno rispetto del principio di solidarietà.
Inoltre è fondamentale verificare se il regolamento di condominio o quello di polizia urbana contengano delle norme volte a disciplinare l'utilizzo dei vasi nel caseggiato.
I limiti del regolamento condominiale e comunale
Molte spesso una clausola di natura contrattuale del regolamento (vincolante per tutti i condomini) stabilisce che è vietato il collocamento di piante sopra o all'esterno dei davanzali delle finestre e dei balconi.
In tal caso è inutile tentare di mettere i vasi nei luoghi vietati ricorrendo ad efficaci sistemi di sicurezza perché anche l'adozione di particolari cautele non esclude l'operatività del divieto regolamentare ed il rischio di essere costretti, in via giudiziale, a spostarli in altro luogo consentito.
Del resto, per evitare conflitti con gli altri condomini, è necessario rispettare pure quelle clausole volte a imporre regole minime di prudenza come l'utilizzo di sottovasi per evitare lo stillicidio o l'ancoraggio di detti contenitori alla ringhiera dei balconi o terrazze a livello per evitarne la caduta accidentale.
Fioriere e responsabilità civile, penale, amministrativa
Per evitare sanzioni amministrative, è necessario che il condomino con il “pollice verde” consideri le eventuali prescrizioni dei regolamenti comunali i quali possono vietare di collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre, vasi, casse con piante, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
Rispettare queste precauzioni può evitare al proprietario delle fioriere o comunque chi ne abbia la custodia (ad esempio il conduttore) di rispondere in un giudizio civile dei danni da esse causati (si pensi alla caduta di un vaso su di una macchina parcheggiata nell'area sottostante) a meno che il fatto non sia stato causato da un evento imprevisto ed imprevedibile (si pensi ad una tromba d'aria).
Inoltre bisogna considerare che dalla caduta d'un vaso può derivare anche una responsabilità penale per il condomino (o suo inquilino) per omicidio colposo o lesioni personali.
Se poi vengono volontariamente gettati dal balcone sulla pubblica via rottami di un vaso pieno di terra si rischia di rispondere del reato di getto pericoloso di cose (che è un reato di mero pericolo, per cui non è affatto necessario che il gettito delle cose abbia provocato un effettivo danno).
Sempre nell'ambito della responsabilità penale, merita infine di essere ricordato che se il singolo condomino arriva a rompere o semplicemente sposta le fioriere poste al (contestato) confine con la proprietà del condominio vicino, può essere anche condannato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Il reato in questione è integrato anche nell'ipotesi di mutamento della destinazione o dell'utilizzazione della cosa, a prescindere dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali.
L'annaffiatura (eccessiva) delle fioriere: le conseguenze
Il semplice sgocciolamento dell'acqua dal balcone del vicino sulle finestre di chi sta di sotto o sulla facciata dell'edificio non integra un uso indebito del bene comune, né crea pericolo per l'incolumità altrui.
Tuttavia se il condomino facendo cadere copiosamente l'acqua nella proprietà esclusiva sottostante, genera uno stillicidio che supera la soglia della normale tollerabilità, il danneggiato può chiedere al giudice, anche in via d'urgenza, l'inibitoria di tale comportamento, oltre al risarcimento del danno, anche non patrimoniale (che però deve essere provato).
Del resto non bisogna dimenticare che secondo la Cassazione commette il reato di getto pericoloso di cose il condomino che, nell'innaffiare le piante del proprio balcone, fa sgocciolare l'acqua e il terriccio nell'appartamento sottostante, imbrattandone il davanzale e i vetri (Cassazione penale 10 aprile 2014 n. 15956).
Perché possa scattare il reato è necessario, però, non un episodio isolato e neanche la ripetitività giornaliera delle emissioni moleste, ma è sufficiente che le stesse si protraggano, senza interruzioni di rilevante entità, per un apprezzabile lasso di tempo, nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell'amministratore del condominio.
Fioriere e parti comuni
Naturalmente non è legittimo il comportamento del singolo condomino che occupa con una o più fioriere uno spazio comune (ad esempio l'androne condominiale), trattandosi di un'occupazione stabile di una porzione di un bene comune.
Di conseguenza detta occupazione costituisce una sorta di abuso, impedendo agli altri condomini di partecipare all'utilizzo della parte comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento e alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà degli altri condomini.
Al contrario è perfettamente legittimo occupare una “ragionevole” porzione del lastrico solare per l'installazione di fioriere e dell'impianto per innaffiare le piante, nonché per il posizionamento del contenitore per la produzione della conserva di pomodoro (Tribunale di Campobasso, 26 giugno 2012).
E non è neppure illecito il comportamento del condomino che delimita con delle fioriere una parte comune dell'edificio dove fa passare i tubi del proprio impianto di aria condizionata, non facendo certo un uso esclusivo della cosa comune (Cassazione 19 maggio 2014 n. 10968).
Ma è pienamente valida pure la delibera con cui il condominio vieta la sosta nell'area antistante al fabbricato, mediante apposizione di paletti e fioriere, in quanto tale decisione, tende a regolare l'uso di una parte comune senza alterarne la funzione o la destinazione.

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