Condominio

Il B&B professionale è assimilato all’hotel

di Maurizio Di Rocco

Sebbene l’attuale normativa civilistica non dia una definizione puntuale di bed & breakfast, in quanto la regolamentazione del settore è demandata alle singole Regioni e Province autonome, a oggi questi possono essere definiti come strutture ricettive a conduzione e organizzazione prevalentemente familiare, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando stanze poste all’interno di abitazioni private, munite di standard e requisiti minimi previsti da norme locali. Ciò che caratterizza tali strutture rispetto all’attività di “affittacamere” è il fatto che il servizio di alloggio e prima colazione nei B&B dev’essere effettuato in forma per lo più “familiare”, per un numero massimo di camere stabilito a livello regionale e con periodi di chiusura/apertura imposti dalla stessa normativa locale. Altra cosa, poi, è la “locazione turistica”, disciplinata dall’articolo 1 della legge 431 del 1998 e dagli articoli 1575 e seguenti del Codice civile, che riguarda la semplice concessione in affitto di case o appartamenti destinati a turisti, con contratti di validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.

È comunque un dato di fatto che - pur trattandosi di strutture ricettive che per loro natura dovrebbero essere gestite in forma prettamente familiare - l’attuale complesso delle normative locali sui bed & breakfast non esclude che la stessa attività possa essere condotta anche in forma abituale (quindi, non occasionale) o addirittura imprenditoriale, dovendosi favorire il regime della libera concorrenza anche in questo particolare settore (si veda la sentenza del Tar Lazio del 13 giugno 2016). Tale constatazione, tuttavia, comporta alcune conseguenze dal punto di vista delle norme applicabili nel caso in cui gli ospiti abbiano a subire un furto durante la loro permanenza nella struttura, come accaduto al lettore.

Secondo alcuni, infatti, non vi è dubbio che al B&B si possano estendere tout court le norme civilistiche che disciplinano la responsabilità dell’albergatore per le cose portate dai clienti in albergo, cioè gli articoli dal 1783 al 1786 del Codice civile. In questi termini, il titolare del B&B sarebbe illimitatamente responsabile per il furto degli oggetti “consegnati” direttamente in sua custodia (articolo 1784 del Codice civile), mentre risponderebbe nel limite di cento volte il prezzo dell’alloggio giornaliero per la distruzione, il deterioramento o il furto di oggetti che il cliente aveva semplicemente “portato” con sé nella struttura (articolo 1783 del Codice civile), fatto salvo il caso in cui il danno o la sottrazione del bene dipenda da fatto del cliente o da causa di forza maggiore.

Tali regole presuppongono che i B&B siano del tutto assimilabili agli alberghi, condividendo il carattere professionale e speculativo dell’attività e, di conseguenza, il medesimo assoggettamento al rischio professionale di impresa. In effetti, l’articolo 1786, nel prevedere che le regole sulla responsabilità dell’albergatore si applicano anche «agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli e balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili», non lascia dubbi sul fatto che ciò che accomuna le diverse ipotesi sia proprio la qualità “imprenditoriale” dei diversi esercizi considerati.

Queste conclusioni, peraltro, vengono meno laddove si tratti di un B&B di tipo strettamente “familiare”, ovvero condotto in modo genuinamente non professionale, all’interno di abitazioni private che il titolare condivide con gli ospiti. In queste ipotesi, appare più opportuno ricondurre l’eventuale responsabilità del titolare, per il furto o il danneggiamento degli oggetti di proprietà del cliente, all’ordinaria disciplina del contratto di deposito, ex articoli 1766 e seguenti del Codice civile, richiamando il generico onere di custodia che il legislatore pone a carico di chiunque abbia accettato di tenere un bene altrui presso di sé. Sebbene tale conclusione imponga al titolare del B&B l’onere di provare la correttezza del proprio comportamento e, quindi, l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’accaduto, egli, a differenza di quanto previsto per gli albergatori, potrà anche escludere o limitare la propria responsabilità tramite patti o dichiarazioni preventive, che si potranno considerare accettate dal cliente al momento stesso della prenotazione.

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