Condominio

Parcheggio negato, il danno per il mancato uso va comunque provato

di Paolo Accoti

Una volta accertato il diritto del condomino, o del suo inquilino, all'utilizzo del parcheggio interno al condominio, la successiva richiesta di risarcimento del danno deve essere comunque provata, non essendo possibile affidarsi a criteri equitativi che, come noto, presuppongono l'impossibilità o, quanto meno la difficoltosa quantificazione.
Ed invero, lo strumento equitativo della liquidazione del danno non si può utilmente invocare quando siano mancate le giustificazioni e le prove in merito al fatto costitutivo del danno asseritamente subito.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20268, pubblicata in data 22.08.2017, relatore Pasquale D'Ascola.
L'interessante vicenda giudiziaria prende avvio dalla richiesta formulata da alcuni inquilini di un appartamento in condominio che convenivano in giudizio il condominio, al fine di sentire dichiarare il loro diritto all'utilizzo del parcheggio interno allo stabile condominiale, diritto sempre negato, ragion per cui nel tempo sono stati costretti ad utilizzare il parcheggio esterno a pagamento, formulando a tal proposito anche domanda di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, accertando il diritto degli attori a parcheggiare le proprie autovetture nel cortile condominiale, mentre rigettava la domanda di risarcimento del danno in <<difetto di prova sia in relazione alla consistenza ontologica dei medesimi sia in relazione al quantum>>.
La sentenza veniva anche confermata dalla Corte d'Appello di Roma, motivo per cui gli inquilini adivano la Corte di Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 Cc.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, evidenzia come i ricorrenti non avrebbero colto le ragioni del rigetto operato dalla corte territoriale, la quale riferiva come sarebbe mancata la prova della sussistenza del danno a cagione della omessa produzione di idonea documentazione dalla quale desumersi l'esistenza dello stesso.
Nello specifico, la Corte d'Appello, <<ha rilevato che parte appellante avrebbe dovuto provare (eventualmente tramite documenti) in quali termini fosse stato negato il diritto ed, in particolare, con riferimento alla turnazione, se e quando spettasse>>.
In buona sostanza, il giudice del merito, accertato il diritto all'utilizzo del parcheggio condominiale, riscontrava comunque la mancanza sia della consistenza del predetto diritto, vale a dire i termini concreti dell'utilizzo del parcheggio, ma anche il difetto di prova in merito alla quantificazione del danno, ritenuto dai ricorrenti, a torto, <<fuor di dubbio>>.
In realtà, rileva la Corte di Cassazione, <<non viene data risposta a questi rilievi e viene solo prospettata una iperbolica pretesa di liquidazione in base all'uso sistematico del parcheggio a pagamento su pubblica via, senza neppure porsi il problema della possibilità di ricorrere allo strumento equitativo solo quando sia impossibile, o almeno ardua, la specifica prova del quantum, ma non quando siano mancate allegazioni e prove dei fatti costituitivi del danno stesso, rimasto solo ipotetico>>.
Pertanto in caso di illegittima esclusione del condomino dall'utilizzo del parcheggio, il conseguente danno non può ritenersi - utilizzando un termine giudiziario - sussistente “in re ipsa”, vale a dire in sé, ma deve essere specificamente provato a cura del danneggiato, non potendo, in simili casi, invocarsi il sistema equitativo per la determinazione del danno, il quale presuppone, ex art. 1226 Cc, o l'impossibilità della prova del suo preciso ammontare ovvero la particolare difficoltà della stessa.
Il ricorso, pertanto, viene respinto ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di lite, maggiorate dell'ulteriore versamento a titolo di contributo unificato integrativo, ricorrendo i presupposti di cui al DPR 115/2002.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©