L'esperto rispondeCondominio

«Prorogatio» fino all’assemblea

Matteo Rezzonico

La domanda

Un amministratore non sarà rinominato nella prossima assemblea, però nessun condomino dissenziente ne proporrà uno nuovo. Per legge l'attuale amministratore dovrà essere confermato per un anno, ma nel frattempo ritengo che i dissenzienti si debbano fare carico della ricerca di uno nuovo e che debbano fare la loro proposta convocando un'assemblea, fornendo i dati anagrafici dei candidati, con curricula, edifici gestiti e relativi indirizzi. Ho ragione? L'amministratore non confermato potrebbe rinunciare subito all'incarico e consegnare tutta la documentazione condominiale al tribunale, il quale dovrebbe nominare un amministratore d'ufficio?

In caso l’amministratore in carica non venga rinnovato e non sia nominato un nuovo amministratore, il primo, se è dimissionario, può ricorrere all’autorità giudiziaria, a norma dell’articolo 1129, comma 1, del Codice civile, il quale dispone: «Quando i condòmini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'amministratore dimissionario».Ove invece l’amministratore in carica non sia dimissionario, e i condòmini che vorrebbero sostituirlo non si attivino per trovarne un altro, l’amministratore resta in carica in regime di “prorogatio” fino all’eventuale assemblea di nomina del nuovo amministratore. D’altra parte, l’articolo 1129, comma 10, del Codice civile prevede che «...l'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore». Si tenga presente che il regime di “prorogatio” trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministratore.

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