«Prorogatio» fino all’assemblea
In caso l’amministratore in carica non venga rinnovato e non sia nominato un nuovo amministratore, il primo, se è dimissionario, può ricorrere all’autorità giudiziaria, a norma dell’articolo 1129, comma 1, del Codice civile, il quale dispone: «Quando i condòmini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'amministratore dimissionario».Ove invece l’amministratore in carica non sia dimissionario, e i condòmini che vorrebbero sostituirlo non si attivino per trovarne un altro, l’amministratore resta in carica in regime di “prorogatio” fino all’eventuale assemblea di nomina del nuovo amministratore. D’altra parte, l’articolo 1129, comma 10, del Codice civile prevede che «...l'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore». Si tenga presente che il regime di “prorogatio” trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condòmini e nell’interesse del condominio alla continuità dell’amministratore.