L'esperto rispondeCondominio

Botola che accede al tetto: riparto non obbligatorio

Matteo Rezzonico

La domanda

In un condominio di cinque piani non c’è la botola per accedere al tetto. Quale proprietario di una mansarda di 170 metri quadrati circa, ho proposto di realizzarla, ma la maggioranza assembleare si è opposta per motivi di costo, rammentando che i proprietari degli alloggi del quinto piano devono comunque, ex articolo 843 del Codice civile, permettere l’accesso al tetto attraverso la propria proprietà, il che costituisce - a mio avviso - una gravosa servitù che deprezza molto il valore della mansarda e degli alloggi attigui. Quali rimedi si possono adottare per non sottostare a tale situazione?

Nel caso del lettore non può parlarsi di servitù ma di semplice dovere di consentire l’accesso ai condòmini, a norma dell’articolo 843 del Codice civile, in caso di opere “necessarie” per riparare il bene comune, e fermo restando il diritto all’eventuale indennizzo. Dispone, in particolare, l’articolo 843 del Codice civile: «Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità». Sulla “necessità” dell’accesso, la Cassazione ha chiarito che il concetto dev'essere inteso «nel senso che tale accesso e passaggio debbano essere consentiti osservandosi un equo contemperamento degli opposti interessi. Quindi, adottando, tra più soluzioni possibili, quella che consenta di raggiungere lo scopo perseguito dalla norma (con l'imposizione di siffatta obligatio propter rem) anche con il minor sacrificio di colui che chiede il passaggio o l'accesso» (sentenza 16 gennaio 2006, n. 685) . È dunque probabile che – salvo verifica della fattispecie in concreto - per modesti interventi sul tetto comune sia richiesto il passaggio al proprietario dell’immobile al quinto piano, piuttosto che imporre l’installazione di un ponteggio (o di altre costose alternative).In tale contesto, la proposta di realizzare sulle parti comuni una botola per l’accesso al tetto, a spese di tutti i condòmini (o, al limite, anche a spese del solo lettore) - fermo restando il rispetto dell’articolo 1102 e dell’articolo 1120, comma quarto, del Codice civile (in tema di rispetto della sicurezza statica del fabbricato, del decoro architettonico e del diritto al pari uso da parte degli altri condòmini) - può essere in effetti una buona soluzione.

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