Condominio

L’appaltatore deve correggere anche gli errori del progettista

di Guglielmo Saporito

L’ appaltatore non è un mero esecutore e anche se realizza un progetto altrui deve tener presenti le regole della propria attività, superando anche l’ingerenza del committente. Lo afferma da ultimo la sentenza della Cassazione 20214 depositata ieri , condannando un’impresa appaltatrice per danni a un complesso edilizio non correttamente eseguito. Quando progetto e direzione lavori sono affidati a soggetti diversi, gli errori devono quindi superare il filtro dell’appaltatore, che in quanto professionista deve curare la realizzazione usando anche la propria esperienza.

Le regole dell’arte (patrimonio anche di un’impresa meramente esecutrice) possono contrapporsi all’obbligo di eseguire fedelmente un progetto palesemente incongruo. E l’incongruità va fatta presente a committente (specie se estraneo al settore edile), progettista e direttore dei lavori, manifestando dissenso (scritto o dimostrabile con testimoni) prima di procedere all’esecuzione. Altrimenti l’appaltatore è corresponsabile dei danni, nella misura in cui è stato negligente nel non accorgersi dei problemi posti dal progetto.

Princìpi ricorrenti nei lavori edili: l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte con diligenza qualificata (articolo 1176, comma 2, del Codice civile), quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell’adeguato sforzo tecnico, impiegando le energie e i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività. In altri termini (Cassazione, sentenza 1981/ 2016), l’appaltatore deve adempiere la prestazione, soddisfare l’interesse del committente ed evitare possibili danni e risponde di dei danni se non segnala carenze ed errori. Non ne risponde se il committente, pur informato, gli chieda di eseguire lo stesso (Cassazione, n. 12995/2006), direttamente e totalmente condizionato e senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.

Se quindi non vi è un’assoluta sovrapposizione del committente, la prestazione dovuta dall’appaltatore implica anche controllo e correzione degli eventuali errori di progetto (Cassazione, n. 6088/2000). Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, a fornire un’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza invocare il concorso di colpa di progettista o committente. E neppure errori nelle istruzioni del direttore dei lavori lo esimono da responsabilità, essendo egli tenuto a controllarli e correggerli, secondo diligenza e perizia e dovendo sempre uniformarsi alle regole tecniche (Cassazione, n. 2214/1975); come ad esempio quando il progettista scrive per errore «1,52 cmq» anziché «15,2 cmq» relativamente alla trazione dell’armatura (differenza ritenuta molto significativa e rilevante) nel caso di esecuzione di un muro di contenimento senza idoneo drenaggio, e quindi non realizzato a regola d’arte (Cassazione, n. 8016/2012).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©