Condominio

Spese di giudizio al debitore parziale

di Selene Pascasi

La valutazione di soccombenza, rilevante per la condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della controversia, anche qando si tratti di opposizione al decreto ingiuntivo. Il condominio creditore raggiunto dalla contestazione del decreto ingiuntivo emesso in suo favore – nei cui confronti, però, sia stato accertato il diritto all’incasso delle somme ingiunte – non sarà ritenuto soccombente, neppure se il giudice gli riconosca, con il procedimento monitorio, la spettanza di un importo sensibilmente inferiore al credito inizialmente vantato.

Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui il condominio legittimamente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, abbia percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, in quanto non soccombente non potrà essere condannato alle spese del grado di appello. Sempre che la pronuncia non escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute. A sottolinearlo, è la Corte di cassazione, con ordinanza n. 14328 dell’8 giugno 2017 (relatore Antonio Scarpa) . Istruita la causa, la Suprema Corte ricorda che nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo, per cui l’onere delle spese di causa, comprese quelle della fase monitoria, va regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

Pertanto, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il suo credito – seppur in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio – non potrà comunque essere tacciato di soccombenza e vedersi accollare le pur minime spese processuali (Cassazione, 9587/2015). Ecco che, nella vicenda concreta, avendo il Tribunale accertato il credito del Condominio, anche se per un importo inferiore a quello oggetto di ingiunzione, lo stesso non poteva dirsi “parte perdente” tenuta a regolare le spese di lite. Queste, le motivazioni per cui la Cassazione, accolto il ricorso, rinvia la causa ad altra sezione del Tribunale di Roma, demandandola di pronunciarsi sul merito della questione e di uniformarsi al richiamato principio. Del resto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, il giudice dell'opposizione può solamente verificare l'esistenza del debito e vagliare i carteggi allegati a supporto del ricorso, ma non può, per esempio, pronunciarsi sulla validità o meno della delibera che fondi l'ingiunzione (Cassazione, 22452/2016).

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