Condominio

Il condòmino non ha un «contratto» con il condominio

di Luana Tagliolini

Il condòmino non può chiedere al giudice la condanna del condominio a “fare” non essendo titolare verso quest’ultimo di un diritto di natura sinallagmatica tra il buon funzionamento degli impianti e la condanna della gestione condominiale all’adempimento della prestazione (Corte di Cassazione, ordinanza 16608/2017, relatore Antonio Scarpa) .

Il diritto al buon funzionamento degli impianti trova infatti la sua causa nel rapporto di comproprietàcon il bene, in base all’articolo 1117 del Codice civile.

La vicenda: un condòmino riteneva che, a seguito dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico condominiale alla normativa comunitaria eseguiti in modo non conforme alle regole dell’arte, si erano verificate nella sua unità immobiliare continue interruzioni della fornitura di energia elettrica e variazioni di tensione elettrica tanto da avergli procurato danni per circa € 10.000,00 (rottura di frigorifero, lavatrice, e altro). Perciò aveva chiesto la condanna del condominio a rendere l’impianto elettrico conforme alle normative vigenti e a risarcirgli i danni materiali e non patrimoniali subiti.

Accolta la domanda in primo grado, la Corte di appello ribaltava la sentenza precisando che, pur avendo il Ctu accertato che l’impianto elettrico condominiale non fosse in regola con le normative tecniche, aveva negato l’esistenza del nesso causale tra il cattivo funzionamento dell’impianto condominiale e quello del condòmino.

La Corte di Cassazione respingeva tre dei quattro motivi del ricorso, per manifesta infondatezza. Anzitutto richiamando l’articolo 1117, comma 3 del Codice civile che delimita l’estensione dell’impianto elettrico condominiale di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica fino la punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini, ossia al punto di inizio degli impianti rientranti nelle proprietà esclusive delle rispettive unità immobiliari.

La responsabilità del condominio per i danni cagionati dal cattivo funzionamento si limita a quella parte del sistema che è posto prima delle diramazioni negli appartamenti, rimanendo i singoli condòmini tenuti alla manutenzione degli impianti interni.

Inoltre, precisano i supremi giudici, tra il condòmino e il condominio non sussiste un rapporto sinallagmatico ovvero un rapporto di corrispondenza reciproca tra diritto al buon funzionamento dell’impianto e diritto a obbligare il condominio all’adempimento della relativa prestazione contrattuale in quanto il diritto all’uso – e al buon funzionamento - dell’impianto scaturisce dal rapporto di comproprietà del bene comune ai sensi dell’articolo 1117 del Codice civile.

Il condòmino non poteva, quindi, chiedere la condanna del condominio a un «facere» ovvero a provvedere alla messa a norma dell’impianto potendo, al più, «richiedere al condominio una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso a provvedere alla riparazione o all’adeguamento dell’impianto, ovvero utilizzare altri strumenti di tutela come l’impugnazione della delibera, domandare la revoca giudiziaria dell’amministratore in base all’articolo 1129 comma 11 codice civile o ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell’articolo 1105 codice civile» (Cassazione, ordinanza 16608/2017)

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