Condominio

Professionista senza parcella se manca il sì dell’assemblea

di Saverio Fossati

L’amministratore del condominio che incarica un professionista deve avere il sì dell’assemblea, altrimenti la parcella nonva pagata.

A questa conclusione è arrivata la Cassazione, con l’ordinanza 20136 depositata ieri (relatore Antonio Scarpa), puntualizzando il ruolo e le competenze dell’amministratore, anche nell’ambito della sua legittimazione processuale. Proprio da questo aspetto parte l’ordinanza, esaminando il primo motivo di ricorso, con il quale il professionista (un avvocato) privato del compenso aveva contestato la legittimazione dell’amministratore (nel frattempo sostituito) nel proporre appello alla sentenza del Tribunale di Palermo. La Cassazione ha richiamato l’articolo 1130 del Codice civile, che invece legittima pienamente l’amministratorea impugnare le decisioni come quella sul «pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un’obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti (...)».

Anche sull’urgenza e indifferibilità dei lavori (l’avvocato era stato incaricato di redigere il contratto d’appalto per un intervento richiesto dal Comune) la Cassazione ha respinto il motivo, affermando che «è pacifico che occorra l’autorizzazione dell’assemblea (o, comunque, l’approvazione mediante sua successiva ratifica) (...) per l’approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell’edificio». E non c’è dubbio, ha ribadito la Cassazione, che un intervento edilizio per complessivi 232.661 euro (oggetto della vicenda) «si connoti come manutenzione straordinaria».

La Cassazione ha ribadito che non è possibile l’assimilazione tra condominio e società, per la quale l’atto di un suo organo, anche irregolarmente compiuto, resta valido per i terzi di buona fede, anche per la precisa delimitazione cui sono soggetti i poteri di assemblea e amministratore.

L’avvocato ricorrente ha anche sostenuto che, dato che l’appalto è stato poi eseguito seguendo tutte le indicazioni del contratto da lui preparato (su incarico dell’amministratore ma senza delibera), questo equivaleva a ratifica. Ma questa ricostruzione era già stata esaminata dalla Corti di merito e quindi non giudicabile dalla Cassazione.

Bocciato il ricorso su tutta la linea, quindi, il professionista ha perso i 10.098 euro della parcella (di cui forse avrà chiesto conto anche all’amministratore) ed è stato condannato a pagare altri 2.200 euro per le spese di giudizio sostenute dal condomino, più il contributo unificato.

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