Condominio

Minacce in assemblea e rifiuto di verbalizzarle

di Raffaele Cusmai

La legge non dispone obblighi di contenuto del verbale d'assemblea. Esso ha però la funzione di riportare quanto accaduto nel corso dell'assemblea condominiale, dovendo ad esempio menzionare elementi necessari quali la data, il luogo e la tipologia dell'assemblea, l'indicazione di chi vi ha preso parte: ciò, al fine di accertare la sua valida costituzione.
Secondo la Cassazione, sentenza n° 20786 del 14 ottobre 2015, l'amministratore non sarebbe tenuto a redigere nel dettaglio ogni evento occorso durante lo svolgimento della riunione. Ciò, a maggior ragione, in presenza di una deliberata scelta dell'assemblea, di prescindere dalla messa a verbale di un accaduto.
La gravità del fatto accaduto non esclude peraltro che la persona offesa sporga denuncia-querela nei confronti di colui che l'ha minacciata e, in caso di accertamento del reato, di conseguire il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.. In sede penale, inoltre, possono citarsi testimoni e questi, in sede di escussione, sono obbligati a dire la verità (art. 198 cpp), non potendo in tal caso l'amministratore (e/o i condomini presenti) rifiutarsi impunemente di dichiarare quanto avvenuto in sede assembleare.

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