Condominio

Elettricità, il furto è reato

di Paolo Accoti

Sottrarre energia elettrica da una plafoniera del condominio è «furto aggravato» se in alternativa si poteva chiedere aiuto all'assistenza sociale.

Lo stato di necessità presuppone la possibilità di un pregiudizio grave alla persona ovviabile solo attraverso una condotta penalmente illecita, pertanto, quando il pericolo risulti scongiurabile per mezzo di comportamenti non criminosi, come la richiesta di intervento dei servizi sociali, l’esimente dello stato di bisogno non risulta applicabile.

Il principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, V sezione penale, nella sentenza n. 37930/2017.

La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di condanna di una condòmina colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica, indebitamente prelevata da una plafoniera insistente nella parte comune dell’edificio condominiale, al fine di alimentare il proprio appartamento.

Nel ricorso per cassazione la condòmina lamentava la mancata applicazione dell’esimente dello stato di necessità, in quanto la sottrazione di energia elettrica era necessitata dal grave stato di indigenza della stessa - nel frattempo rimasta disoccupata - e dalla esigenza di provvedere alla cura dei propri bambini a cui, la mancanza di energia elettrica, avrebbe causato un grave danno, non avendo gli stessi la possibilità di lavarsi ma neppure di cucinare.

È bene ricordare come il furto di energia elettrica perpetrato, come nel caso di specie, con violenza sulle cose o con l’ausilio di qualsiasi mezzo fraudolento, è punibile ai sensi dell’articolo 624 del Codice penale: «chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625», e l’aggravante del «mezzo fraudolento» porta la pena da due a sei anni e aumenta la multa da 927 a 1.500 euro.

La Corte di Cassazione ha dato torto alla condòmina, condannandooa anche al pagamento delle spese processuali: per la Cassazione già la Ccorte territoriale aveva accertato l’inesistenza del pericolo attuale di un danno grave ai minori, in considerazione del fatto che la condomina usava per la cottura dei cibi delle bombole di gas e che l’allaccio abusivo alla rete elettrica condominiale – considerato il periodo primaverile inoltrato - non era necessario neppure per riscaldare l’abitazione. Inolre lei stessa, il cui stato di indigenza non era dimostrato, godeva di stipendio - quand’anche modesto e non non risultava accertato né lo stato di disoccupazione, né la circostanza che si fosse nel frattempo rivolta agli istituti di assistenza sociale. Ed è stato applicato il principio per cui «l’esimente dello stato di necessità (...) non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, potendo provvedersi alle esigenze delle persone indigenti per mezzo degli istituti di assistenza sociale».

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