Condominio

Documenti contabili, l’omesso invio va provato

di Selene Pascasi

L’amministratore non è tenuto a depositare l’intera documentazione giustificativa del bilancio, ma solo a permettere ai condòmini che lo chiedano, di visionarla ed estrarne copia a loro spese. Lo sottolinea la Corte di cassazione con l’ordinanza 13235/ 2017 (relatore Antonio Scarpa).

Il caso parte da una S.r.l. che, da condòmina, impugna una deliberazione assembleare, adducendo, tra gli altri motivi, il mancato invio della documentazione contabile.

Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte di appello conferma la decisione: la contestata irregolarità non era ravvisabile, avendo l’amministratore trasmesso i carteggi alla società, con raccomandata regolarmente ricevuta. Spettava alla condòmina, semmai, provare di non averli potuti consultare prima dell’assemblea.

La lite arriva in Cassazione. Intanto, reclama la S.r.l., il condominio non poteva stare in giudizio con il suo amministratore, perché sprovvisto di autorizzazione assembleare. Al condominio, poi, non era stato ordinato di esibire la documentazione contabile, necessaria per consentire la discussione sul punto controverso.

Ricorso respinto su tutta la linea. L’amministratore – si ricorda – «può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e può anche gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso». E comunque, anche a voler ravvisare vizi di costituzione, non sarebbero stati tali da provocare la nullità del procedimento di appello e della sentenza conclusiva (Cassazione, n. 10865/2016).

Anche il secondo motivo, però, viene respinto. L’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, è un’anomalia per la quale esiste un vizio specifico denunciabile per cassazione. Ma il ricorrente deve indicare: il fatto storico il cui esame sia stato omesso; il dato da cui risulti esistente; il come e il quando, tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e le ragioni della sua decisività.

Di conseguenza, non si ravviserà un vizio di omesso esame di fatto decisivo, sindacabile in Cassazione, se un «fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cassazione, sezioni unite, n. 8053/2014).

Del resto l’amministratore, in sede di approvazione del rendiconto e del preventivo da parte dell’assemblea, non ha l’obbligo di depositare l’intera documentazione giustificativa del bilancio, ma solo di permettere ai condòmini che lo chiedano, di visionarla ed estrarne copia a loro spese.

Graverebbe sui questi, semmai, l’onere di dimostrare che non sia stato loro consentito esercitare tale facoltà (Cassazione, n. 1544/2004). Ma i carteggi contabili, la società ricorrente li aveva ricevuti per raccomandata. Il ricorso, quindi, non poteva che essere bocciato.

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