Condominio

Gas e sicurezza, la responsabilità per gli incidenti

di Giulio Benedetti

Pochi giorni fa, nei pressi della Stazione Cetrale di Milano, è stato sgomberato un albergo con circa 100 turisti a causa di una fuga di gas che ne ha intossicati alcuni, poi ricoverati in ospedale. In agosto, infatti, la sorveglianza si allenta ed è quindi meglio rendersi conto della responsabilità giuridica nella realizzazione degli impianti a gas in ambito domestico, anche considerando l’ultima e recente sentenza della Cassazione.
Nel caso in cui l'installatore realizzi un apparecchio alimentato a gas per uso domestico o ne compia la manutenzione senza ottemperare alle regole UNI - CIG per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza delle persone e lo metta ugualmente in servizio , incorre nella sanzione prevista dalla legge 6/12/1971 n. 1083 che all'art. 5 punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 i trasgressori degli articoli 1 e 3 i quali prevedono che gli apparecchi alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme denominate UNI - CIG). L'art. 1 sancisce il principio per cui tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti con gas combustibile ed uso similare devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Il combinato disposto degli articoli 2,3,5 puniscono con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 103 a euro 2065 :
- i realizzatori, gli installatori , gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che:
* non siano realizzate attenendosi ai canoni di sicurezza dettati dall'art. 1;
* siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e similare che non sia dotato, fin dalla distribuzione in condotte o bombole, di un odore caratteristico e sufficiente a riconoscerne le eventuali perdite prima che si creino condizioni di pericolo;
* non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione convenzionale UNI - CIG.
Il reato non appare rientrare nei reati propri poiché il dettato della legge non riguarda esclusivamente il solo operato dei realizzatori, installatori , manutentori, verificatori degli apparecchi alimentati a gas per uso domestico, ma riguarda anche gli utenti , attesa la riferibilità anche a loro delle norme UNI - CIG in quanto:
* la legge 1083/1971 (che all'art. 5. nei riguardi dei trasgressori usa il termine “chiunque”) e le norme UNI - CIG non escludono la riferibilità agli utenti della trascuratezza delle norme specifiche per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza;
* gli utenti possono avere realizzato in proprio detti impianti contravvenendo le norme UNI - CIG che , di norma, riservano alle case costruttrici ed a tecnici qualificati una determinata tipologia di interventi operativi , di installazione e di manutenzione;
* il rispetto delle norme UNI - CIG (richiamate dall'art. 3 della legge 1083/1971) relative alla progettazione, installazione, manutenzione degli impianti a gas assumono il carattere di precetto generale, penalmente sanzionato nei confronti di tutti i cittadini che in tale materia debbono attenersi alle norme primarie della buona tecnica per la sicurezza e la salvaguardia della salute umana , bene primario e costituzionalmente protetto dall'art. 32 della Costituzione;
* l'insieme delle norme della legge 6/12/1971 n. 1083 avvera per il cittadino il precetto generale in materia di sicurezza il quale , in caso di violazione, pone le basi del suo concorso causale nell'evento dannoso ai sensi dell'art. 40 , comma secondo, del c.p. che stabilisce il principio : “ non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”
La giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 31356/2013 ) ha esaminato il caso di un incidente cagionato da un impianto a gas mantenuto privo delle normali cautele in materia di ventilazione che aveva cagionato la morte del conduttore dell'immobile asservito .
In particolare l'impianto non rispondeva alle seguenti prescrizioni delle norme 3.1.2 e 3.4 UNI – CIG 7129/92 :
* nei locali ove e' posto l'impianto l'afflusso dell'aria deve corrispondere a quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione , pertanto è prevista (norma 3.1.2) un'apertura permanente praticata sulla parete del locale da ventilare che e' rivolta all'esterno;
- l'afflusso dell'aria mediante condotti di ventilazione singoli oppure collettivi ramificati;
- l'aria deve provenire direttamente dall'esterno in zona lontana dall'inquinamento;
- e' consentita la ventilazione indiretta , mediante il prelievo dell'aria dai locali attigui purche' vengano rispettate le avvertenze della norma 3.3., ed in particolare a condizione che il locale adiacente non sia adibito a camera da letto, non costituisca parte comune dell'immobile e non sia ambiente con pericolo di incendio (rimessa , garage, magazzini di sostanze infiammabili).
* l'evacuazione dell'aria viziata (norma 3.4.) se avviene con l'ausilio di un elettroventilatore devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- se nell'ambiente vi e' un condotto di scarico comune fuori servizio deve essere tappato;
- l'apertura di ventilazione del locale deve essere aumentata in funzione della massima portata di aria occorrente all'elettroventilatore;
- l'azione dell'elettroventilatore non deve influenzare la corretta evacuazione dei prodotti della combustione nel caos di apparecchi che prelevino aria dall'ambiente.
La Suprema Corte nella sentenza 31356/2013, enuncia i seguenti principi di diritto:
«Preliminarmente , mette conto sottolineare come del tutto correttamente la corte territoriale abbia richiamato il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del quale deve ritenersi responsabile a titolo di omicidio colposo il proprietario che abbia ceduto a terzi il godimento di un appartamento dotato di un impianto per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione , qualora l'evento lesivo sia riconducibile al cattivo funzionamento di tale impianto , atteso che il proprietario di un immobile è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti del cessionario delle facoltà di godimento del bene ; posizione di garanzia , in virtù della quale il proprietario è tenuto a consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato , in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali (cfr Cass.; sez. 4, n. 34843/2010, Rv. 248351; Cass. , Sez. 4, n. 32298/2006, Rv. 235369; Cass., Sez. 4, n. 38818/2005, Rv. 232426)».
Assai di recente la Corte di Cassazione (sent n.25540/2017) ha assolto dal reato di lesioni colpose cagionate dall'emissione di monossido di carbonio , un manutentore di impianti a gas che era non era responsabile della corretta realizzazione e della progettazione dell'impianto, essendo tenuto “al rispetto delle prescrizioni cautelarti specifiche stabilite dalle norme UNI di riferimento “che rispettava segnalando prontamente al cliente il malfunzionamento dell'impianto . Detta condotta esclude la sua responsabilità in ordine ai danni ed alle eventuali lesioni colpose prodotti dall'impianto .

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