Condominio

Mediazione obbligatoria, se manca chi deve comparire scatta l’improcedibilità

di Marco Marinaro

Sanzionato con l’improcedibilità il comportamento della parte obbligata per legge che non compaia davanti al mediatore, personalmente o tramite un delegato diverso dal difensore. Mentre la mancata partecipazione personale dell’altra parte deve essere sanzionata con il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Reggio Emilia (estensore Boiardi) con la sentenza n. 682/2017 che si colloca nella scia prevalente della effettività della mediazione e nel solco delle ordinanze del Tribunale di Firenze del 2014.

Nel caso esaminato il giudice aveva rinviato le parti in mediazione dopo la prima udienza del giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo perché la causa rientrava tra le materie per le quali la mediazione é condizione di procedibilità (nella specie i contratti bancari).

All’udienza di rinvio il tribunale rilevava che la mediazione si era conclusa con esito negativo e che all’incontro svoltosi dinanzi al mediatore non avevano partecipato le parti personalmente, ma risultavano presenti per l’opponente il suo difensore e per la banca un sostituto del difensore costituito.

Il tribunale ribadisce che le parti non hanno assolto all’onere di presenziare personalmente all’incontro con l’assistenza degli avvocati: la mediazione «mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore».

Trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il tribunale aderisce alla tesi della Cassazione (sentenza n. 24629/2015) ritenendo onerato dell’avvio della mediazione e del suo corretto esperimento la parte opponente; in tal modo, la improcedibilità si ritiene colpisca il solo giudizio di opposizione senza che gli effetti dell’estinzione dello stesso travolgano anche il decreto ingiuntivo opposto che invece assume l’incontrovertibilità tipica del giudicato.

Sulla delicata questione il contrasto nella giurisprudenza di merito non si è risolto nemmeno dopo la pronuncia della Suprema Corte in quanto vi è una parte dei tribunali secondo i quali l’onere di attivare la procedura mediativa grava sulla parte opposta: è infatti la parte opposta quella che ha deciso di portare in giudizio il proprio conflitto per la tutela di un suo diritto ed è questa parte per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi nel caso concreto attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale.

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