L'esperto rispondeCondominio

Muro comune a carico di tutti i comproprietari

Paola Pontanari

La domanda

Per problemi di instabilità, dovuta a infiltrazioni d'acqua, sorge l'esigenza di ricostruire totalmente un muro di cinta del condominio di cui sono amministratore. Poiché tale muro ha anche la funzione di delimitare i giardini di proprietà esclusiva di due condòmini, vorrei sapere se le relative spese sono a totale carico dei due condòmini o se competono a tutti i condòmini e in che misura.

L'articolo 880 del Codice civile ("presunzione di comunione del muro divisorio") al comma 1 stabilisce che «il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto». Al comma 2, poi, prevede che «si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi».Al riguardo, si precisa che si tratta di una presunzione di comunione "iuris tantum", ossia di una presunzione che può essere smentita o, comunque, trovare una diversa disciplina nel contenuto degli atti d'acquisto o del regolamento condominiale. Dunque, se negli atti non viene fatta alcuna menzione in merito al muro posizionato sul confine tra le diverse proprietà, esso dovrà considerarsi in proprietà comune.Il successivo articolo 882 del Codice civile ("riparazioni del muro comune") al comma 1 prevede che «le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti».Sicché, dal combinato disposto degli articoli 880 e 882 del Codice civile, emerge che - qualora il muro di cinta sia comune alle diverse proprietà - tutti i comproprietari, in relazione alle proprie quote, debbano partecipare alle spese di manutenzione e ricostruzione, salvo che la relativa spesa sia stata cagionata da uno dei comproprietari. Nel quesito si accenna a un'infiltrazione d'acqua e, pertanto, al riguardo sarebbe utile capire la natura e l'origine di tale infiltrazione.Infatti, la Suprema corte, con la sentenza 20733/2012, ha statuito che «ai sensi dell'articolo 882, primo comma, codice civile, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. Ne consegue che, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante».

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