Condominio

Passaggio di consegne, per i crediti non basta il verbale

di Paolo Accoti

Il verbale di passaggio delle consegne dal precedente al nuovo amministratore, anche quando contenga la dicitura “per accettazione”, non può costituire titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo per il rimborso delle anticipazioni effettuate dall’amministratore in favore del condominio.

Tale documento, infatti, può al più al più costituire presupposto giuridico del credito dell’ex amministratore che, in ogni caso, in sede di giudizio, deve essere sempre supportato da ulteriori elementi probatori quali i documenti contabili giustificativi.

In altri termini, in simili casi mancherebbe la “prova scritta” necessaria all’emissione del decreto ingiuntivo in quanto, il verbale di passaggio delle consegne tra amministratori qualora faccia riferimento ad ipotetiche anticipazioni personali in favore del condominio, non può essere considerato alla stessa stregua di una promessa di pagamento o di una ricognizione di un debito, dato che è un atto di provenienza unilaterale, non dell’assemblea dei condòmini ma del suo mandatario, peraltro, «tenuto ad accettarlo sempre con riserva».

Tanto ha stabilito il Tribunale di Torino con la sentenza pubblicata in data 16 giugno 2017.

La vicenda giudiziaria trae origine dal decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da una società di gestioni condominiali che sosteneva di aver anticipato, per conto del condominio, delle somme di denaro indicate nelle fatture in atti, nel rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea e nel verbale di passaggio di consegne sottoscritto dal nuovo amministratore, sul quale era stata apposta la dicitura «saldo passivo da corrispondere allo (...) importo di Euro 2.936,30».

A seguito dell’opposizione proposta dal condominio, si instaurava un giudizio ordinario nel corso del quale veniva espletata anche una consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale il Giudice di pace di Torino revocava il decreto ingiuntivo e condannava il condominio a restituire all’ex amministratore una minore somma, ritenendo congrue solo alcune fatture, non potendo per il resto «verificare le causali dei pagamenti allegati dallo …. non disponendo della documentazione necessaria a tale fine, rilevando altresì che i rendiconti prodotti, per come redatti, “non consentono di verificare materialmente il flusso finanziario e la situazione di cassa in date certe”».

Sull’appello proposto dalla società di gestione condominiale, il Tribunale di Torino accoglieva solo in parte il gravame ritenendo, quanto alla richiesta di restituzione delle anticipazioni dell’ex amministratore, di «condividere la valutazione del Giudice di primo grado circa l’assenza di prova da parte della convenuta opposta delle anticipazioni eseguite per conto del Condominio, non avendo l’odierna appellata neppure indicato quali spese avesse in concreto anticipato, né quando e come avesse eseguito tali pagamenti, neppure producendo documentazione attestante tali anticipazioni, non potendosi ritenere sufficiente, a tale fine, il passaggio di consegne sottoscritto dal nuovo amministratore, considerato che per giurisprudenza consolidata il verbale di passaggio delle consegne tra amministratori, nel caso in cui faccia riferimento a crediti a favore dell’amministratore uscente, non può qualificarsi come promessa di pagamento o ricognizione di un debito ex art. 1188 c.c., in quanto atto proveniente non dalla parte personalmente ma dal suo mandatario (tenuto ad accettarlo sempre con riserva), potendo al più costituire il presupposto giuridico/sostanziale della pretesa creditoria dell’ex amministratore, purché adeguatamente integrato, in sede processuale, da altri e/o ulteriori giustificativi contabili. In tal senso, tra le altre, Cass. n. 23018/2015; Trib. Genova Sez. Ili, 08/02/2012».
In mancanza, l'eventuale credito dell'amministratore non può affatto ritenersi provato.
La decisione in questione deve essere, pertanto, annoverata in quel consolidato filone giurisprudenziale per il quale «solo la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate (Cass. 10153/2011), così come dalla delibera dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto devono risultare le somme anticipate dall'amministratore nell'interesse del condominio (Cass. 1286/1997) non potendo in caso contrario ritenersi provato il relativo credito» (Cass. n. 3892/2017).

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