Condominio

Amianto in condominio: obbligo di comunicazione, non di rimozione

di Giulio Benedetti

L'amianto, proprio per la sua intrinseca pericolosità per la salute umana è stato posto al bando nelle lavorazioni industriali dalla legge n.257/1992 la quale ha vietato l'estrazione l'importazione , l'esportazione , la commercializzazione e la produzione di tale minerale. In relazione all'obbligo di informazione da parte del committente nei confronti dell'esecutore delle opere della presenza di amianto occorre precisare che la responsabilità del primo è già definita dalla legge n.257/1992 che stabilisce (art. 15 , comma quarto) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a 5.164 per l'omessa indicazione, tramite l'invio di una relazione alle competenti autorità , delle operazioni che coinvolgano l'uso di amianto o dello svolgimento dell'attività di bonifica o di smaltiment; l'omessa istituzione presso le ASL del registro indicante la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. Tale comunicazione deve essere effettuata alle ASL da parte dei proprietari degli immobili in cui sia presente amianto floccato o in matrice friabile. Giova notare che nella stessa Gazzetta ufficiale n. 211/2006 è stata pubblicata anche la deliberazione emanata il 10/7/2006 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la quale contempla che , ai fini dell'iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori ambientali per la bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto contemplato dall'art. 212 del d.lvo n.152/2006 , occorra la piena disponibilità delle attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 9 e 10 della deliberazione 12/12/2001 e:
- che il contratto di locazione sia stipulato in forma scritta , sia stato autenticato da un pubblico ufficiale , non abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione all'albo dell'impresa locataria , oppure , in caso d'impresa già iscritta , abbia durata almeno pari al residuo periodo di validità dell'iscrizione ;
- che il contratto di locazione identifichi chiaramente le attrezzature e abbia ad oggetto la consegna delle stesse in modo pieno ed esclusivo , contenga la dichiarazione della loro destinazione , per tutta la durata del contratto all'oggetto del medesimo, non ad iscrizioni all'Albo diverse da quella pattuita dal locatario.
Infine notasi che tutti i prodotti di costruzione non devono contenere amianto ed infatti anche in tale ambito è rilevante il DPR n. 246/1993 il quale prevede anche per tali beni l'adozione del marchio CE il quale attesta il requisito essenziale dell'opera in modo che sia concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini. Inoltre il DPR n. 246/1993 prevede che tali prodotti di costruzione debbano avere il predetto marchio CE che ne attesti la conformità dei requisiti essenziali in modo da assicurarne l'igiene e la salute degli utilizzatori , la resistenza meccanica e la stabilità, la sicurezza in caso d'incendio, la sicurezza d'utilizzazione , la protezione contro il rumore , il risparmio energetico e l'isolamento termico.
In Lombardia l'art. 6 , comma primo lettera a) , della legge regionale 29/9/2003 n. 17 stabilisce quanto segue:
«Al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 257/1992 , i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti ) per gli edifici , impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio , qualora non già effettuato».
I concetti dottrinali sopra esposti costituiscono l'antefatto storico , dogmatico e razionale sulla base del quale il Dlgs 8/2008 ha introdotto il capo III intitolato “Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto” .
I lavori per la demolizione e la rimozione dell'amianto possono essere compiuti (art. 256) soltanto dalle imprese che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 30, comma quarto , del d.lvo 5/2/1997 n. 22 ed il datore di lavoro prima di iniziare tale attività predispone un apposito piano di lavoro che prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno e che deve essere inviato all'organo di vigilanza almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori e che deve essere accessibile ai lavoratori ed ai loro rappresentanti. L'art. 30 del Dlgs 22/1997 riguarda l'albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti ed il quarto comma riguarda le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti pericolosi e le imprese che intendono effettuare la bonifica dei beni contenenti amianto. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta , di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti.
A tal ultimo fine è stabilito l'importante principio (art. 248 ) per il quale prima di intraprendere i lavori di demolizione o di manutenzione il datore di lavoro adotta , anche richiedendo informazioni ai proprietari dei locali , ogni misura necessaria e finalizzata ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
La Corte di Cassazione è intervenuta di recente sulla materia (ordinanza n. 15742/2017) affermando che la legge n. 257/1992 , posta a tutela dell'ambiente e della salute «ha vietato per il futuro la commercializzazione l'utilizzazione di materiali costruttivi in fibrocemento, ma non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni (...) già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo rispetto a tali costruzioni solo l'obbligo dei proprietari degli immobili di comunicare agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici (art. 12) e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti che impiegano tale materiale a condizione che esse si trovino in buono stato manutentivo (cfr. Cass. n. 8156/2012)”.

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