Condominio

L’amministratore impugna il decreto ingiuntivo senza il sì dell'assemblea

di Valeria Sibilio

L'amministratore di un condominio può decidere, individualmente, di fare opposizione ad un decreto ingiuntivo o impugnare la decisione di un Tribunale di primo grado senza il via libera dell'assemblea condominiale? La sentenza della Cassazione 19151 del 2017 risponde affermativamente a questa domanda , prendendo in esame un caso che ha per oggetto il pagamento preteso, nei confronti del condominio, da uno studio di avvocati. ll Tribunale aveva deciso sull'opposizione proposta dal Condominio e dall'Amministratore contro i decreti ingiuntivi ottenuti dagli avvocati per il pagamento di onorari professionali, revocando ambedue i decreti emessi nei confronti dell'amministratore, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva e confermando il decreto emesso nei confronti del Condominio, condannandolo al pagamento della somma di euro 40.000,00, oltre ad intessi legali. Contro tale pronuncia, lo stesso Condominio proponeva impugnazione nei confronti degli avvocati. La Corte d'appello, respingeva l'appello principale del Condominio, condannandolo alla refusione delle spese in favore di uno degli avvocati ed al pagamento di un importo inferiore nei confronti dell'altro, compensando le spese di lite nei confronti di quest'ultimo. Il Giudice di appello respingeva l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di autorizzazione all'impugnazione, rilevando che la delibera di autorizzazione dell'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso, conferendogli quindi la legittimazione a proporre ogni genere di impugnazione.
Il Condominio non contestava la consistenza e l'oggetto degli incarichi affidati allo studio professionale, ritenendo giustificata la consistente riduzione per l'avvocato, sul presupposto della mancata dimostrazione di alcune delle voci richieste. L'Avvocato, il cui compenso era stato ridotto, proponeva ricorso in Cassazione, denunciando la condotta dell'Amministratore che esulava dalle attribuzioni conferitegli, adducendo il fatto che mancava la preventiva autorizzazione dell'assemblea ad impugnare la sentenza di primo grado, producendo e formalizzando tale delibera ben oltre il termine per una valida costituzione in giudizio. Per la Cassazione, i motivi risultavano infondati, in quanto l'autorizzazione e la ratifica sono necessarie nelle sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ma non per quelle controversie che hanno ad oggetto parti o servizi condominiali. Per cui, nel caso in questione, l'amministratore aveva il diritto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ed impugnare la decisione di primo grado, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Per ciò che riguarda la decurtazione dell'onorario, nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata.
Rigettando il ricorso, la Cassazione ha considerato che non avendo il condominio svolto, nel presente giudizio, attività difensiva, non ha dovuto provvedersi sulle spese.

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