Condominio

Spese anche senza delibera se «urgenti e convenienti»

di Luana Tagliolini

L’indefferibilità-urgenza dei lavori per la conservazione della cosa comune, giustifica il rimborso delle relative spese al condòmino – che le ha sostenute in assenza di autorizzazione assembleare - se connessa alla convenienza economica di effettuarli subito (Corte di Cassazione, sentenza 17393/2017).

La situazione era quella di un piccolo condominio che necessitava di opere di conservazione e di miglioramento e del rifacimento dell’impianto elettrico non a norma. La presenza dell’impalcatura per il rifacimento degli intonaci ammalorati rendeva opportuno, dal punto di vista economico, anche l’intervento sul tetto e i condòmini avevano deciso, senza formalità, di effettuarlo.

Un condòmino (che peraltro, all’epoca, aveva verbalmente accettato i lavori) non intendeva contribuire alle spese in quanto, a suo dire, la decisione degli altri condòmini era illegittima non essendo stata assunta all’interno di una assemblea e insussistendo l’urgenza che potesse giustificare la richiesta di rimborso.

Citato in giudizio dagli altri condòmini, il dissenziente veniva condannato, nei due primi gradi di giudizio, a rimborsare la sua quota agli altri condomini ma, nel contempo, proponeva ricorso in Cassazione.

La Cassazione ha sostenuto che l’articolo 1134 del Codice civile (il quale dispone che le spese per la gestione delle parti comuni sostenute dal condomino senza autorizzazione non sono rimborsabili, salvo che si tratti di spesa urgente) si applica anche al piccolo condominio - purché sussista sempre l’urgenza (Cassazione sentenza 21015/2011) - piuttosto che l’articolo 1110 codice civile (dettata in tema di comunione) che fa riferimento al diritto al rimborso delle spese semplicemente necessarie per la conservazione delle cose comuni (Cassazione sentenza n. 7457/2015).

Nella fattispecie i giudici di legittimità, alla luce delle risultanze della Ctu, hanno condiviso la l’interpretazione che la corte di merito ha dato alla nozione di “indifferibilità” delle opere di conservazione e miglioramento di cui necessitava il fabbricato, «connessa anche alla oggettiva convenienza economica di effettuare tutti i lavori necessari nell’unico contesto temporale, nella prospettiva dell’analisi economica del diritto».

Le opere, in pratica, erano state considerate indifferibili e come tali urgenti perché conveniva eseguirle contemporaneamente stante l’impalcatura già sussistente per altri lavori, anche sotto l’aspetto economico (Cassazione, sentenza n. 17393/2017).

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