Condominio

Permesso «preventivo» del Tribunale per bloccare i servizi ai morosi

di Enrico Morello

È ammissibile il ricorso preventivo al tribunale (in composizione monocratica, articolo 702 bis del Codice di procedura civile) per ottenere l’autorizzazione alla sospensione dei servizi nei confronti del condominio moroso nei pagamenti per oltre un semestre: questo il principio di diritto proclamato dal Tribunale di Treviso con ordinanza n. 3006/2017 .

Nel caso concreto l’amministratore di condomino si era rivolto, perdurando la morosità per oltre un semestre, al Tribunale. Il Giudice, dopo le verifiche del caso, concedeva il provvedimento richiesto rilevando come «(… ) nulla osta alla richiesta di autorizzazione alla sospensione dei servizi comuni nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., trattandosi di materia pienamente rientrante nei casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica ai sensi dell’art. 50 ter c.p.c.. La giurisprudenza di merito è del resto concorde nel ritenere che va accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all’art. 702 bis c.p.c., e tesa ad ottenere l’autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua».

L’amministratore (articolo 63 delle Disposizioni di attuazione) può agire per la sospensione dei servizi usufruibili separatamente senza prima chiedere il parere dell’assemblea o, tanto meno, del tribunale. Ma la scelta di chiedere l’autorizzazione è stata opportuna perché ha sicuramente agevolato la sospensione, mettendo alle strette il moroso che avesse vouto a sua volta ricorrere in Tribunale.

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