Condominio

Lavoro occasionale, in condominio arriva PrestO

di Vincenzo Di Domenico

L’Inps in data 5 luglio ha pubblicato la circolare n° 107 recante le istruzioni sul lavoro occasionale completamente rivisto (legge 96/2017) e sull’istituendo «libretto di famiglia» (che non è utilizzabile in condominio).

La circolare sottolinea quanto previsto dalla nuova legge e, precisamente all’articolo 54 bis, definendo le tipologie di utenti che possono fare ricorso alle prestazioni occasionali, mediante “Contratto di prestazione occasionale” (denominato con l’acronimo “PrestO”), purché non abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato.

I limiti economici, (riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa) sono fino ad un massimo di:

• 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

• 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

• 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Nel caso dei prestatori d’opera, se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o all’università, disoccupati e percettori di sussidi a sostegno del reddito, il compenso è calcolato al 75%.

Nei condomìni si potranno stipulare dei contratti di prestazione occasionale (PrestO”), per esempio per potare i rami degli alberi, procedere allo sgombero della cantina o del solaio degli oggetti inutili, ingaggiare un bagnino che supervisioni la piscina condominiale. Importante è che l’utilizzatore non deve aver avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Il materiale da usare va portato dal prestatore di lavoro.

Oltre alla stipulazione di un vero e proprio contratto si dovrà gestire telematicamente sia il compenso pattuito «che non potrà essere inferiore a 9 euro orari netti» che la contribuzione alla gestione separata Inps a totale carico dell’utilizzatore, nella misura del 33% del compenso, e anche il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 3,5% del compenso più l’1% a titolo di erogazione del compenso da computare sui versamenti complessivi effettuati.

L’utilizzatore dovrà trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Inps, una dichiarazione contenente tutte le informazioni atte per la gestione del rapporto, compreso la misura del compenso che non potrà essere inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata. Le somme percepite dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Comunque si può ancora affidare un incarico a un lavoratore subordinato o autonomo, fermo restando che discrimine è dato dalle modalità di esecuzione dell’opera: la volontà delle parti ha la sua rilevanza , ma se la volontà delle parti è quella di evadere contributi e Irpef la rilevanza è nulla.

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