Condominio

Videosorveglianza su scale e androni, non c’è violazione della privacy

di Luana Tagliolini

La tutela penalistica che osteggia chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri notizie o immagini attinenti alla vita privata nei luoghi di privata dimora (articolo 615 bis codice penale), non si estende alle immagini eventualmente riprese sulle scale di un condominio e sui pianerottoli delle scale condominiali non potendo essere annoverati, questi ultimi, nel concetto di “privata dimora” (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 34151/2017).
Con tale principio, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un condominio che in primo grado aveva ottenuto la condanna di un condomino per il reato di cui all'articolo 615 bis codice penale, per aver installato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale nella parte contigua alla porta di ingresso della propria abitazione, con cui inquadrava una larga parte del pianerottolo condominiale nonché la rampa delle scale condominiali e videoregistrando, in tal modo, chiunque entrasse nel raggio d'azione della telecamera oltre ad inquadrare la porta di ingresso di altri condomini.
Avverso alla sentenza del tribunale, la Corte di appello assolveva il condomino per insussistenza del fatto e, a suo avviso, il pianerottolo non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all'articolo 614 codice penale (richiamato dall'articolo 615 bis codice penale) e la telecamera, puntata sulla rampa delle scale poste accanto alla porta di ingresso dell'imputato, aveva un raggio di ripresa che interessava soltanto la sua abitazione e, solo in parte, il pianerottolo e la rampa non era completamente ripresa.
Il condominio inoltrava il ricorso per cassazione e la Corte, nel rigettarlo, precisava che l'articolo 615/bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'articolo 614 codice penale, vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre nelle “appartenenze” di essi.
L'oggetto giuridico della tutela presuppone uno spazio fisico, un ambiente ove egli svolge la sua vita privata, sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possono accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio.
Per tale motivo, infatti, le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali <<non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'articolo 615 bis cit. non si estende alle immagini ivi riprese>> .
La Corte suprema ha applicato gli stessi principi, ad es., quando ha escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del “pianerottolo” di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante l'ingresso di un garage condominiale (Cassazione sentenza n. 5591/2006, n. 44701/2008) o con riguardo alle videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale (Cassazione sentenza n. 37530/2006).

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