Condominio

Barbecue e grigliate: la guida per non litigare con vicini e condominio

di Giuseppe Bordolli

L'utilizzo del barbecue per le tipiche grigliate estive può essere decisamente piacevole per alcuni condòmini e loro ospiti ma, normalmente, risulta sgradito e dannoso per gli altri condomini le cui abitazioni vengono inevitabilmente invase da fumi e odori dei vicini.
Per evitare conflitti non resta che contenere al massimo le conseguenze dell'uso di tali apparecchi, tenendo conto che bisogna in ogni caso rispettare la normativa sulle immissioni, nonché le norme sulle distanze e le eventuali rigorose prescrizioni contenute nei regolamenti comunali e condominiali. L’ultima pronuncia, che configura addirittura un reato, è la sentenza 15246/2917 , per la quale vige una presunzione assoluta di nocività o pericolosità, superabile solo con la adozione degli opportuni accorgimenti, ovviamente variabili in base alle situazioni concrete.
Il pericolo delle immissioni intollerabili
Come ha precisato il giudice di pace di Torino (con sentenza del 10/06/2010) i fumi e gli odori provenienti dal barbecue, vista la vicinanza e le immissioni che la cottura è in grado di sviluppare, sono idonee a provocare un sensibile disturbo e disagio in un'abitazione privata e contribuiscono a deprimervi la qualità della vita, rendendo quindi applicabile la fattispecie di cui all'art. 844 c.c..
Tale disposizione precisa, tra l'altro, che le immissioni di fumo provenienti dal fondo del vicino, non possano superare la normale tollerabilità.
Non è necessario, però, aver provocato direttamente un danno in quanto basta l'attitudine stessa dei fumi ad essere molesti, situazione che in ambito giudiziale, non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura (come eventuali dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni prodotte).
Si deve considerare poi che il vicino non deve essere necessariamente il confinante; inoltre, l'azione può essere esperita sia dal o contro il condomino, ma anche dal o contro l'inquilino.
In ogni caso se le immissioni sono insopportabili e frequenti il giudice può condannare il condomino proprietario del barbecue non solo all'adozione di misure idonee ad evitare immissioni sul fondo del vicino ma anche al ristoro dei pregiudizi non patrimoniali subiti dal danneggiato (e non solo se è sorto un danno biologico ma anche se vi è stata, ad esempio, la lesione del diritto alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza).
L'accertata esposizione ad immissioni intollerabili, però, non costituisce di per sé prova dell'esistenza di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica.
Del resto, il danno derivante dalle immissioni di fumo, provenienti dal camino-barbecue del vicino, non dà diritto a ottenere il risarcimento del danno se di trascurabile entità.
Barbecue e regolamento di condominio
Prima di procedere alla grigliata è necessario leggere attentamente il regolamento di condominio che può contenere una norma di natura contrattuale (accettata da tutti i condomini nei rogiti) che vieta espressamente l'uso di barbecue o ne impedisce indirettamente l'uso, vietando la cottura di cibi negli spazi pertinenziali privati.
Se esistono tali disposizioni è irrilevante che le immissioni di fumo siano tollerabili: infatti le grigliate sono di fatto proibite (anche al conduttore) e ogni condomino può pretendere, anche giudizialmente, il rispetto del regolamento.
In ogni caso si deve tenere conto pure di quelle norme che stabiliscono modalità e orari per svolgere attività potenzialmente fastidiose o rumorose, come le feste organizzate intorno al barbecue.
Barbecue e rapporti di vicinato
Bisogna considerare che se un condomino utilizza un barbecue abusivo (realizzato senza permesso) consistente in una vera e propria fornace di notevoli dimensioni, con struttura portante in mattoni e cemento, chiusa da due lati, dal cui tetto spiovente in tegole si elevano dei comignoli, il vicino disturbato potrebbe interrompere le grigliate richiedendo la demolizione del manufatto illecito.
Infatti, la nozione di pertinenza urbanistica è meno ampia di quella civilistica e non può consentire la costruzione di opere consistenti, in quanto l'impatto volumetrico incide in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio e, conseguentemente, si rende necessario il rilascio di permesso di costruire ( sentenza del Tar Calabria 900/15).
Del resto tali strutture richiedono, se assentite, il rispetto delle distanze legali.
In ogni caso si deve tenere conto dell'articolo 890 c.c. che disciplina le distanze da osservare per la realizzazione di opere potenzialmente pericolose (Cass. 15246/17).
Tale norma prevede che, nel caso in cui si vogliano realizzare forni occorre osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
In particolare nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza minima, si prescinde da ogni accertamento concreto, trattandosi in questi casi di una presunzione di pericolosità assoluta;
In difetto di una disposizione regolamentare comunale, si ha invece una presunzione di pericolosità relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino.
Se tale prova non viene fornita, sarà il giudice, di volta in volta, a stabilire (coadiuvato dai propri consulenti tecnici) quale sia la distanza minima da rispettare per evitare che le esalazioni nocive raggiungano i condomini vicini.

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