Condominio

Tutela per l’aspetto di tutte le facciate

di Alessandro Maria Colombo

Roma, attico con terrazza: la proprietaria decide di chiuderne una porzione, realizzando in sopraelevazione un angolo cottura. I condòmini non gradiscono e lamentano la lesione del decoro architettonico.

In primo grado, la costruzione si salva perché non incide sulla facciata principale dell’edificio ma la Corte d’appello ribalta il verdetto: la tettoia è elemento pregiudizievole per l’estetica del prospetto dell’edificio, ben visibile dalla strada.

La questione viene rimessa ai giudici di piazza Cavour: l’aspetto architettonico, cui si riferisce l’articolo 1127 del Codice civile, comma 3, quale limite alle sopraelevazioni, sottende una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dall’articolo 1120 comma 4, 1122 comma 1 e 1122-bis «dovendo l’intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore». Il giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico dell’edificio va condotto – prosegue l’ordinanza n. 16258, depositata il 28 giugno 2017 (relatore Antonio Scarpa ) – «esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell’immobile condominiale, e verificando l’esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito». A tal fine, specifica il cuore dell’ordinanza «Non rileva decisivamente il distinguo tra facciata principale, o meno, dell’edificio, in quanto, nell’ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l’immagine stessa dell’edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile».

Conclude la Corte affermando che, una volta riscontrato il pregiudizio all’aspetto architettonico, questo si traduce in una diminuzione del pregio estetico e, quindi, pure economico del fabbricato. La sopraelevazione, dunque, va demolita.

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