L'esperto rispondeCondominio

La manutenzione dei balconi «aggettanti»

di Raffaele Cusmai

La domanda

Se l'assemblea condominiale delibera la manutenzione dei balconi aggettanti sulla facciata, è corretto affermare che ogni proprietario, essendo il balcone un prolungamento del proprio appartamento, sosterrà integralmente le spese per la relativa manutenzione? Faccio notare che i balconi sono privi di stucchi o simili e che il decoro architettonico è compromesso da anni di incuria.

Quanto affermato è corretto: i balconi aggettanti, quindi sporgenti dalla facciata dell'edificio, costituiscono un mero prolungamento dell'appartamento dal quale protendono. Come tali rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Essi inoltre non hanno alcuna funzione di copertura del piano inferiore e sono strutturalmente autonomi rispetto agli altri piani, potendo altresì esistere a prescindere dalla sussistenza di balconi nei piani sottostanti o sovrastanti. Tali tipi di balconi non soddisfano alcuna utilità comune né svolgono funzioni a vantaggio di un condomino diverso dal proprietario del piano.
Ad essi non può quindi applicarsi l'art. 1125 c.c. in base al quale le spese per la ricostruzione e manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

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