Condominio

Risarcimento per le liti temerarie nel condominio

di Saverio Fossati

Adesso basta con le liti «temerarie». Un condòmino e il suo avvocato, che hanno trascinato sino in Cassazione un contenzioso del tutto pretestuoso, hanno subìto una sonora bocciatura dai giudici e un rabbuffo sull’insostenibilità dell’impugnazione e sulla manca di diligenza nel valutare la tesi sostenuta.

La vicenda era iniziata nel 2010 per alcune parole, del tutto inoffensive, scritte nel verbale d’assemblea, in cui il condòmino in questione veniva in qualche modo rappresentato come puntiglioso, suggerendo (ma solo suggerendo!) nell’animo di un lettore più malizioso un aggettivo forse più severo.

Le frasi in questione erano del tenore: «il controllo dei documenti da parte del sig... si dilunga oltre ogni ragionevole tempo» e «sorge, come sempre, la solita animata discussione tra il sig... e l’amministratore» e infine «il sig... giustifica il suo voto contrario con le solite motivazioni di tutti gli anni». Facile immaginare, sul palcoscenico assembleare, un plotoncino di persone assonnate che vedono allontanarsi l’agognato ritorno a casa per le polemiche infinite tra lo zelante condòmino e il paziente amministratore. Una scena cui tutti, forse, abbiamo assistito almeno una volta.

Ma l’ennesima sconfitta in assemblea aveva stimolato la sensibilità del condòmino, che a leggere il verbale si è sentito offeso verso quella massa di ingrati che non aprezzavano il suo disinteressato impegno. Da lì la brillante idea di chiedere ai due sventurati redattori del verbale d’assemblea un risarcimento per la lesione «al suo onore e alla sua reputazione». Idea sostenuta da legali altrettanto motivati, che lo hanno condotto con ammirevole tenacia sino in Cassazione nonostante gli schiaffoni già ricevuti in Tribunale e Corte d’appello.

E la Corte di cassazione (sentenza 16482/2017) , dopo aver pazientemente esaminato i quattro motivi di ricorso (tutti procedurali) e averli definiti infondati, si è concessa una serie di osservazioni sulla «responsabilità aggravata». E, richiamando l’articolo 96 del Codice di procedura civile, ha deciso di assegnare ai due redattori del verbale un risarcimento speciale di 10mila euro. Questo per aver tra l’altro sostenuto, insieme ai suoi legali, tesi «molto originali» (quali l’applicazione la caso della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Insomma, conclude la Cassazione, delle due l’una: o era in malafede, conoscendo l’insostenibilità delle sue tesi, oppure (riferendosi esplicitamente all’avvocato del condòmino) ha tenuto una con dotta gravemente colposa per non aver usato la «exacta diligentia» esigibile.

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