Condominio

Per la revoca non serve l’avvocato

di Paola Pontanari

Per la revoca dell’amministratore non serve l’avvocato. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza n.15706 del 23 giugno 2017 (relatore Antonio Scarpa), precisando che il ricorso, che si svolge in camera di consiglio, non necessita dell’assistenza di un legale.

La revoca dell’amministratore, in base agli articoli 1129 del Codice civile e 64 delle Disposizioni di attuazione, è un provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio che non incide con effetti di giudicato su posizioni soggettive, quindi il condòmino è legittimato a difendersi personalmente, senza l’ausilio e l’assistenza di un legale.

Così aveva statuito la Corte di Appello di Roma, chiamata a riformare la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la revoca giudiziale dell’amministratore in quanto proposta dalla parte personalmente senza l’assistenza del difensore.

La Suprema Corte non ha fatto altro che confermare quanto deciso dai Giudici di secondo grado, precisando che il procedimento di revoca, che può essere intrapreso da ciascun condòmino, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ha carattere eccezionale ed urgente, in quanto volto a tutelare con celerità una gestione condominiale compromessa dalla condotta irregolare dell’amministratore. Ecco perché, dunque, il legislatore ha deciso di inserirla nelle questioni trattate dalla volontaria giurisdizione, il cui provvedimento non ha natura decisoria, lasciando all’amministratore la possibilità tutelare i propri diritti che ritiene lesi nelle sedi ordinarie, attraverso un procedimento di cognizione piena.

Nel giudizio di volontaria giurisdizione, improntato alla rapidità e all’informalità, non è ammessa la partecipazione del condominio nè il liticonsorzio necessario degli altri condòmini; l’unico legittimato a contraddire è l’amministratore condominiale. Il decreto di revoca, al termine di un procedimento camerale plurilaterale, inciderà solamente sul rapporto di mandato tra i condòmini e l’amministratore e l’intervento del giudice si limita a svolgere una attività di gestione di interessi di cui la volontà assembleare è carente. Ed è per questo che il patrocinio di un difensore non è necessario.

Unica nota che appare stonata è l’articolo 1129 al suo undicesimo comma, dove si legge «In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato». Ecco perché alcuni Tribunali tra cui quello di Modena nel 2106 e quello di Verbania nel 2015 hanno statuito diversamente, ritenendo che occorra obbligatoriamente l’assistenza dell’avvocato.

Inoltre, alla luce dei divergenti punti di vista, l’articolo 1129 andrebbe letto nel senso che se invece ci si avvale di un avvocato le spese legali vanno rifuse, quindi non si tratta di un obbligo ma una facoltà.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©