Condominio

Pub rumoroso? Proprietario senza colpa

di Patrizia Maciocchi

Il proprietario del pub non può essere considerato responsabile per le immissioni rumorose, anche se non ha formalmente diffidato i gestori dal far cessare i rumori molesti: il dovere di risarcire i danni per dolo o per colpa scatta, infatti, solo se il locatore ha in qualche modo concorso alla realizzazione dell’evento dannoso.

La Corte di cassazione, con la sentenza 16407, respinge il ricorso due coniugi, il cui sonno veniva turbato dal vociare degli avventori di una birreria e dalla musica ad alto volume trasmessa nel pub, in orario notturno. Nel mirino della coppia erano finiti sia i gestori del locale sia il proprietario dell’immobile, chiamati a rispondere in solido dei danni biologici e morali.

La decisione della Corte di merito aveva lasciato del tutto insoddisfatti i ricorrenti che avevano cercato “giustizia” in Cassazione. La Corte d’appello aveva respinto le domande di risarcimento nei confronti del proprietario, considerato del tutto incolpevole per gli schiamazzi, e ridotto a 6 mila euro per ciascun coniuge il risarcimento, riconosciuto per il solo danno non materiale, considerando non provato il danno alla salute. Il taglio all’”indennizzo” era giustificato anche in virtù del breve periodo di molestie, perché il locale aveva chiuso i battenti nel corso del giudizio, anche se poi l’attività era stata riavviata in un secondo tempo.

La Suprema corte precisa che, stando alle rilevazioni dell’Arpa, a creare l’inquinamento acustico erano le voci dei clienti, che si intrattenevano fuori dalla birreria, e la musica. Condotte che, in entrambi i casi, andavano addebitate al gestore che lasciava la musica ad alto volume e non dissuadeva gli avventori dal ”bivaccare” all’esterno dell’esercizio.

Decisamente più ligio alle regole il comportamento del proprietario dell’immobile che aveva inserito nel contratto di locazione il divieto di esercitare attività rumorose che potessero disturbare i condomini e, una volta messo al corrente delle lamentele, aveva diffidato per iscritto il gestore. Aveva fatto più di quanto viene richiesto dalla norma sulla responsabilità aquiliana (articolo 4043) per essere chiamati in causa per dolo o colpa. La Cassazione ricorda che la responsabilità per danni può essere affermata nei confronti del proprietario locatore solo se partecipa al fatto dannoso e non «per aver omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari per impedire il pregiudizio a carico di terzi».

Inutilmente i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello non aveva dato alcun peso alla non idoneità dell’immobile, nonostante la necessità di fare lavori strutturali risultasse sia dalla relazione dell’Arpa sia da un’ordinanza del Comune.

La Cassazione sul punto concorda con il giudice d’Appello: la fonte dei rumori era l’utilizzo scorretto da parte della società conduttrice e l’idoneità dei locali era ininfluente.

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