Condominio

Le spese non deliberate non possono essere richieste al condòmino

di Valeria Sibilio

La mancanza della figura dell'amministratore non significa che non sussistano obblighi e responsabilità connesse alla gestione del condominio. Se non si rispettano le norme di gestione, può risultare difficile gestire la quotidianità condominiale. Ma i creditori non possono approfittarsene: il Tribunale di Treviso ha bocciato il ricorso di un’impresa che pretendeva da un’usufruttuaria l’importo dei lavori svolti senza alcuna delibera assembleare in un condominio privo di amministratore.
Nel caso in esame, alcuni condòmini di un complesso immobiliare privo di amministratore incaricavano la ditta, solitamente deputata alla manutenzione di tale fabbricato, di richiedere alcuni preventivi per riparare una infiltrazione d'acqua derivante dalla terrazza sita nel piano attico. Il nudo proprietario di un appartamento autorizzava gli interventi di sostituzione della ringhiera e delle opere di impermeabilizzazione, per un importo massimo di euro 1.439,57. Il tutto, deciso senza alcuna convocazione dei condòmini in assemblea, redazione del verbale e progetto di ripartizione spese. Eseguite le opere di manutenzione, l'impresa, anziché a richiedere il versamento di euro 1.439,57 al nudo proprietario, addebitava un importo di euro 3.543,40 all’usufruttuaria. Tale cifra, comprendeva, oltre ai lavori preventivati, anche i lavori per l'installazione di un nuovo lucernaio, lavori elettrici, installazione di una linea vita e compensi per direzione lavori quantificati in euro 18.000,00 rispetto ai circa 11.500,00 portati dai preventivi. Il proprietario dell'immobile eseguiva alla ditta il versamento della somma pattuita di euro 1.439,57, a saldo dei lavori autorizzati. Per i restanti euro 2.091,18, la società di manutenzione otteneva dal Giudice di Pace di Conegliano decreto monitorio a danno della signora usufruttuaria. Quest'ultima si opponeva a tale decreto, osservando che non era stata eseguita la procedura stabilita dalle norme condominiali per l'esecuzione degli interventi, ovvero convocazione dei condòmini, discussione in assemblea e deliberazione dei lavori, oltre ad altri aspetti non osservati.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza 1211 del 2017, accoglieva il ricorso, motivandolo con il fatto che l'impresa esecutrice dei lavori non era legittimata e provare l'urgenza delle opere svolte. Tale urgenza sarebbe dovuta essere sostenuta e dimostrata, ai vari condomini, dall'assemblea condominiale, in quanto unico soggetto competente, e non, come emerge dagli atti, dalla ditta appaltatrice il cui compito è esclusivamente limitato all'esecuzione degli interventi richiesti. Il Giudice, con sentenza definitiva, ha condannato la ditta appaltatrice a restituire alla ricorrente la somma di euro 5.098,66 oltre agli interessi legali. Inoltre al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'usifruttuaria, a restituirle le spese versate per la soccombenza del 1° grado ed a pagarle euro 1.500,00 per le spese del giudizio.

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