Condominio

Il condominio non deve affittare l’alloggio al portiere

di Elena Fumagalli

La portinaia di un condominio si è rivolta al Tribunale di Milano chiedendo l’annullamento del contratto di locazione stipulato con il condominio datore di lavoro (nonché la restituzione dei canoni pagati ed il risarcimento dei danni), sostenendo di aver consentito alla stipulazione del contratto in quanto minacciata di un danno grave e ingiusto. Infatti, mentre all’atto dell’assunzione era stato concordato verbalmente che le sarebbe stato concesso l’uso gratuito di un appartamento, successivamente il condominio aveva mutato intenzioni, pretendendo la stipula di contratto di locazione e il pagamento di un canone mensile, e minacciando altrimenti il licenziamento.

Il Tribunale (sentenza 4000/2017, giudice Marco Manunta) ha rigettato il ricorso, osservando che il contratto di lavoro era stato stipulato per iscritto senza la previsione della concessione dell’alloggio; richiamando le disposizioni sulla prova dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.

Il problema che però occorre affrontare è se sia legittima, a prescindere dalla presenza di vizi del consenso, la stipulazione di un contratto di lavoro che non preveda l’attribuzione dell’alloggio al lavoratore, parallela alla stipulazione di un contratto di locazione con lo stesso lavoratore. La risposta è nel senso dell’illegittimità di una simile complessiva pattuizione, derivante dall’elusione delle disposizioni del Ccnl dei dipendenti da proprietari di fabbricati. Tale contratto collettivo infatti prevede una distinzione tra portieri che fruiscono dell’alloggio e portieri che non ne fruiscono: per l’ipotesi in cui sia prevista l’attribuzione dell’alloggio, il Ccnl qualifica la stessa come un elemento della retribuzione del portiere. Il condominio che attribuisce l’alloggio al lavoratore dipendente dunque ha l’obbligo di concederglielo gratuitamente.

Secondo il principio generale, il contratto individuale di lavoro può derogare il contratto collettivo di settore in senso migliorativo, ma non in senso peggiorativo, e dunque la previsione dell’obbligo di pagamento del canone da parte del lavoratore-conduttore, parallela alla stipulazione di un contratto di lavoro con il portiere che non preveda l’attribuzione dell’alloggio, è quindi illegittima.

Sul punto non sembra che possano aprirsi i problemi della natura del contratto collettivo, il quale non è applicabile erga omnes, e dunque della sua applicabilità ai non iscritti al sindacato stipulante, ove il contratto collettivo non sia richiamato dal contratto individuale di lavoro, né sia applicato di fatto dalle parti. Il rapporto di portierato è infatti un rapporto di lavoro speciale, disciplinato soprattutto dalla contrattazione collettiva di categoria.

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