Condominio

Libera antenna sul tetto per il radioamatore

di Luana Tagliolini

L'antenna per radioamatore può essere installata sul tetto del condominio senza che sia necessario il rilascio di un titolo edilizio purché l'impianto sia ubicato in un sito non “paesisticamente rilevante.”
Il TAR Liguria, con sentenza n° 540 del 20 giugno 2017 , ha accolto il ricorso di un radioamatore avverso il provvedimento del Comune che aveva ingiunto al ricorrente la rimozione dell'antenna per radioamatore - che si elevava per circa undici metri al disopra della copertura di un immobile condominiale sulla quale era installata - in quanto riteneva che fosse necessario un intervento autorizzativo della pubblica amministrazione.
Il Tar nel richiamare pronunce analoghe (TAR Lazio sentenza 2011/861, TAR Abruzzo sentenza 2009/207, TAR Piemonte sentenza 2002/2156) ha evidenziato che le antenne come quelle del ricorrente possono essere istallate senza il rilascio di alcun titolo edilizio. L'intervento autorizzativo è necessario solo nel caso in cui l'impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante (cosa che nella fattispecie in esame non sussisteva).
Il provvedimento del Comune risultava carente di motivazione in quanto non forniva una specifica ragione per la quale, in una zona non paesisticamente rilevante, fosse necessario il titolo edilizio né è stato ritenuto sufficiente il richiamo a due nome del regolamento edilizio comunale che imporrebbero tale titolo edilizio per legittimare la pronuncia del Comune.
Infatti, precisano i giudici amministrativi, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 2001 n. 380, nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto in materia urbanistica, è vietato ad un regolamento locale di considerare un'attività costruttiva in modo differente rispetto ai principi generali posti dalla norma di legge citata.
Tra l'altro, dalla lettura delle due norme del regolamento, era impossibile far derivare l'esistenza di un obbligo di acquisizione di un titolo edilizio per l'installazione dell'antenna.
Dal punto di vista condominiale, il condomino è legittimato all'installazione di tale antenna sul tetto condominiale, sia ai sensi dell'articolo 1102 codice civile (Uso della cosa comune) sia ai sensi dell'articolo 1122-bis codice civile (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva).
Sotto il primo aspetto, si devono salvaguardare i limiti contenuti nella norma tra cui non impedire agli altri partecipanti di fare un pari uso del bene e l'obbligo di non estere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri; sotto il secondo aspetto, se è pur vero che non è necessaria alcuna autorizzazione per l'installazione dell'antenna, è tuttavia doveroso non recare pregiudizio alle parti comuni e private e preservare il decoro architettonico dell'edificio.

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