Condominio

La servitù rimane anche quando l’uso è saltuario

di Valeria Sibilio

Transitare dal fondo del vicino quando non vi è un diretto accesso alla strada pubblica: tecnicamente si chiama servitù di passaggio, un diritto reale del nostro ordinamento e, come tale, anch'esso motivo di contenziosi giuridici nel variopinto mosaico del mondo condominiale. Come nel caso di quattro proprietari di appartamento facenti parti di un complesso immobiliare, i quali, vantando la titolarità di una servitù di passaggio su uno stradello di proprietà di una società, richiedevano la reintegrazione e la manutenzione del loro possesso, lamentando, inoltre, il fatto che l'amministratore della società avesse disattivato il dispositivo di apertura a distanza del cancello pedonale ed avesse asportato il videocitofono.
Il Tribunale, accertata la molestia esercitata sui ricorrenti, sentenziava a favore di questi ultimi, ordinando alla società la riattivazione del dispositivo di apertura elettrica a distanza sul cancello carraio. Nessuna disposizione era, però, stata posta in essere riguardo la riattivazione del dispositivo di apertura elettrica a distanza sul cancello carraio, del cancello pedonale, del citofono e del videocitofono. Ragione per cui i quattro proprietari ricorrevano in appello. Con esito, purtroppo per loro, negativo, in quanto si riteneva che la domanda relativa la riattivazione dei cancelli, citofono e videocitofono fosse nuova e, perciò, inammissibile per via del fatto che l'originario ricorso verteva sulla reintegrazione nel possesso pieno ed esclusivo della servitù di passaggio sullo stradello. Inoltre, per la Corte d'Appello, l'istruttoria svolta in fase cautelare, aveva evidenziato il fatto che i ricorrenti non avevano utilizzato citofono e videocitofono nell'anno precedente il ricorso, rendendo, perciò, il loro diritto di utilizzo confutabile.
Respinte anche le domande di risarcimento relative alla asportazione dei citofoni mentre veniva accolta quella per le spese di giudizio di primo grado. Il ricorso in Cassazione si risolveva positivamente pe i quattro ricorrenti. Con Ordinanza 15516 del 2017 la Cassazzione ha ritenuto che, sin dall'introduzione della fase cautelare, i ricorrenti facevano riferimento al citofono, videocitofono e cancello pedonale ed alla loro asportazione e disattivazione da parte della società. Inoltre, evidenziavano, come sentenziato dal Tribunale in Primo Grado, che il loro utilizzo e possesso risaliva a molto tempo prima e quindi, trattandosi di servitù discontinue, non necessariamente doveva essere previsto un loro utilizzo continuo nel corso dell'ultimo anno. Accogliendo il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad un'altra sezione della Corte d'Appello che provvederà anche in relazione alle spese di giudizio.

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