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Consumi «involontari» per chi si distacca dopo le termovalvole

di Raffaele Cusmai

La domanda


In occasione della posa delle termovalvole due condòmini si sono staccati dal riscaldamento con perizia dimostrante la regolarità del distacco. I due condòmini devono continuare a pagare le spese di manutenzione dell'impianto e non quelli di consumo. I consumi “involontari” devono essere suddivisi anche tra i due distaccati o loro sono esclusi ?


La questione va letta alla luce dell'avvicendarsi di due interpretazioni giurisprudenziali consolidate in seno alla Corte di Cassazione.
Dopo la riforma del condominio del 2012, l'art. 1118 c.c. ammette la possibilità del distacco da parte del singolo a condizione sia dimostrato che dal distacco non derivino notevoli squilibri al funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Secondo la Cassazione (Cass. Civ., n. 22285/2016) il condomino che intende distaccarsi deve fornire la prova di ciò e, come avvenuto nel caso di specie, munirsi della documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare la prova dell'assenza dei notevoli squilibri e degli aggravi di spesa.
Per la Suprema Corte l'aggettivo “notevoli” va riferito soltanto agli “squilibri” di funzionamento dell'impianto, mentre “gli aggravi di spesa” non sono soggetti a tale qualificazione.
È pacifico inoltre, che i distaccanti provvederanno alle sole spese di manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma “sempre che abbiano provato che dal loro distacco “non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.
Prima della riforma L. 220/2012, si era però consolidato il principio secondo cui sebbene fosse riconosciuto al condomino il diritto di rinunciare all'impianto centralizzato “senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini”, questi era obbligato “a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini” (Cass. Civ. n. 5331/2012).
Con il nuovo art. 1118 c.c. da una parte si legittima la facoltà del distacco, ma dall'altra ci si allontana dal precedente principio consolidato sembrando difficilmente praticabile un distacco senza “aggravi di spesa” per coloro che continuano a servirsi di tale impianto.
In questa dimensione occorre poi tenere conto del D.lgs. n. 102/2014 inoltre prevede la ripartizione dei costi del riscaldamento, suddividendo l'importo finale in base alla norma tecnica UNI 10200. Qui, la distinzione “consumi involontario”/“consumo volontario”, induce a ritenere – fermo quanto osservato in seno alla giurisprudenza – assai arduo per chi si distacca dimostrare che non vi siano “aggravi di spesa” per gli altri condomini. Infatti, qualora il soggetto che si distacchi si ritenga esonerato dal contribuire al pagamento della porzione di “consumo involontario” (sopportata da tutti i condomini) determinerebbe senza dubbio quell'aggravio di costi.
Si ritiene pertanto assai difficile ipotizzare che i distaccanti non debbano contribuire anche al pagamento dei consumi involontari.

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