Condominio

Quando l’assemblea si svolge in più «riunioni»

di Anna Nicola

Per l'avviso di convocazione assembleare vige l'art. 66 disp. Att. c.c.che così dispone: L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.”
L'assemblea in seconda convocazione, si legge proseguendo nell'esame della norma, non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. Ciò è assolutamente logico, considerando che è altamente probabile che, se la prima convocazione non ha raggiunto la maggioranza costitutiva, si corre il medesimo rischio anche per la seconda. Inoltre, questa precisazione è superflua considerato che l'art. 1136 c.c. espressamente prevede la cadenza temporale della seconda riunione, sebbene in termini temporali massimi: essa deve essere tenuta entro dieci giorni dalla prima. L'art. 1136, terzo comma, c.c. dispone come segue: “Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima”.
L'ultimo comma dell'art. 66 disp. Att. C.c., di nuova introduzione, prevede che possono essere fissate dall'amministratore più riunioni consecutive. Quanto detto concerne la stessa assemblea che si sussegue nel tempo, in modo da assicurare lo svolgimento dell'incontro di condominio in termini brevi. L'assemblea è unica ma “spezzettata” nel tempo. Gli aventi diritto vengono convocati con un unico avviso nel quale sono indicate, oltre al luogo, alla data e all'ora della prima seduta, anche le ulteriori date ed ore dell'eventuale sua prosecuzione. Naturalmente la convocazione deve specificare gli argomenti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare. E' sempre la stessa riunione che prosegue. Anche se è indicato che l'amministratore può fissare più riunioni consecutive, il prosieguo della norma specifica e corregge che è la stessa assemblea che viene protratta. L'amministratore deve indicare, nell'avviso di convocazione, che la chiusura della “prima” riunione viene prevista per una certa ora e che se per quell'ora gli argomenti posti all'ordine del giorno non sono stati tutti analizzati, discussi e decisi, la medesima riunione viene sospesa. Essa continua, come prosieguo della precedente, alla data e all'ora indicate nell'unico avviso di indizione assembleare. L'avviso di convocazione non deve indicare il luogo di prosecuzione di questo secondo incontro, dando per scontato che la sede è la stessa della prima riunione.
Sebbene la norma in esame indichi che vi possono essere più prosecuzioni della stessa riunione, si spera che ciò non venga di fatto attuato, potendo questa modalità operativa durare parecchio tempo. Inoltre l'avviso di convocazione può risultare di non facile lettura, considerando che – come insegna la prassi - nello stesso è fissata di norma anche la data della seconda convocazione per il caso in cui la prima non raggiunga il quorum costitutivo ex art. 1136 c.c.
La chiusura della norma non è felice. A una veloce lettura, potrebbe sembrare che i quorum della prima frazione dell'assemblea vanno a coprire anche le successive. Così tuttavia non potrebbe essere per i quorum deliberativi, al più per quelli costitutivi. Non è detto tuttavia che chi presenzia alla prima riunione riesca a essere presente anche alla seconda. Per essi ci si chiede se non sia opportuno che dal verbale risulti la volontà dei condomini intervenuti nella prima sede di farsi considerare compresi anche in quelle che verranno tenute dopo. La materiale assenza tuttavia non permette di esprimere l'opinione e il voto in merito agli argomenti da deliberare. Quanto detto potrebbe creare problemi ai fini del calcolo dei quorum deliberativi: se la presenza nella prima riunione di un certo condomino va a coprire l'assenza dello stesso condomino nella seconda seduta manca comunque la sua espressione di voto sui singoli argomenti che vengono affrontati in quest'ultima sede. In conclusione, poiché è sempre la stessa assemblea, pur se proseguita in successive riunione, si ritiene che i quorum costitutivi devono essere rispettosi delle maggioranze legislativamente previste per la prima convocazione e per la presenza dei condomini per singola riunione. Tutte le riunioni qualificabili come assemblea di prima convocazione richiedono il rispetto del quorum costitutivo di quest'ultima. L'indicazione finale dell'“assemblea validamente costituita” pare far ritenere tuttavia che la presenza dei condomini nel primo incontro vale anche per la prosecuzione dell'assemblea.
I quorum deliberativi dipendono dagli argomenti da trattare e decidere, indipendentemente da quale sia la sede in cui vengono decisi: essi non variano in ragione della “prima” o la “seconda” riunione, dipendendo solo dall'oggetto della deliberazione.

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