Condominio

Il barbecue fisso? Per la Cassazione è pericoloso

di Paolo Accoti


Il barbecue in muratura deve osservare la distanza regolamentare ed evitare danni alla salute dei vicini perché è, per definizione, «pericoloso» e potenzialmente «nocivo».
Il barbecue costituito da un manufatto in muratura con annesso comignolo, per la Cassazione (sentenza 15246/2017) deve essere qualificato come forno, e risulta applicabile l'art. 890 del Codice civile per il quale, per la costruzioni di forni o camini nei pressi del confini, si devono osservare le distanze stabilite dai regolamenti (comunali o di Ps) o, in mancanza adottare le distanze sufficienti ad evitare pericoli alla solidità, salubrità e sicurezza. Ciò sta a significare che per gli anzidetti manufatti vige una presunzione assoluta di nocività o pericolosità, superabile solo con la adozione degli opportuni accorgimenti, ovviamente variabili in base alle situazioni concrete.
Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15246, pubblicata in data 20 giugno 2017.
Il giudizio prendeva le mosse dalla domanda di un condòmino volta alla rimozione di un barbecue edificato nel cortile dell'appartamento sottostante, a circa un metro dalle finestre del suo appartament, o, in subordine, la condanna del convenuto (il proprietario del barbecue) dall'astenersi dall'utilizzare la fonte immissioni di fumo e odori nocivi.
Il Tribunale di Como, ma anche la Corte di Appello di Milano successivamente adita, accoglievano la domanda subordinata e condannavano il convenuto ad astenersi dall'utilizzare la costruzione ad uso barbecue.
Con ricorso per cassazione il proprietario del barbecue impugna la sentenza di secondo grado per violazione dell'art. 890 Cc, atteso che - come nel caso di specie - non esistono norme regolamentari in tema di distanze per la messa in opere di camini e la presunzione di nocività e pericolosità non è assoluta, ma è superabile ove si dimostri che nel caso concreto non sussiste alcun pericolo o danno per il fondo vicino.
Evidenzia il giudice di legittimità come <<la Corte territoriale ha posto a fondamento della sua decisione le risultanze della consulenza tecnica di ufficio secondo le quali il barbecue in questione avrebbe dovuto essere collocato a non meno di 5-6 metri dalla proprietà del resistente (distanza che la corte territoriale ha affermato essere persino troppo modesta) e che il predetto manufatto invece era stato posto molto vicino alle finestre dell'abitazione privata di …, che risultavano “soprastanti per poche decine di centimetri”, mentre la casa era situata “in posizione soprastante la piccola area esterna ove … ha collocato il suo barbecue” e ha aggiunto che “le fotografie in atti sono più eloquenti di ogni scritto sull'argomento e il rinvio alla loro diretta visione potrebbe bastare quale motivazione della pronuncia giudiziale”>>.
Ciò posto la Corte d'Appello ha considerato il barbecue alla stessa stregua di un forno per il quale risulta applicabile la normativa sulle distanze imposta dall'art. 890 Cc, per cui <<chi presso il confine vuole fabbricare forni o camini, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza>>.
Tale articolo, afferma la Corte di Cassazione, deve essere interpretato nel senso di considerare <<le cose espressamente elencate come gravate da una presunzione assoluta di nocività o pericolosità>>.
Ciò posto, <<il rispetto della distanza prevista dall'art. 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i forni (tale essendo qualificato dalla Corte di appello il manufatto), è collegato ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisca la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità, seppure relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino Cass. 22/10/2009 n. 22389; Cass. 6/3/2002 n. 3199)>>.
Logica conseguenza della presunzione di pericolosità è che, a differenza di quella di danno, prescinde dall'accertamento o meno di un evento dannoso, dovendosi invece valutare oggettivamente la pericolosità del forno ancorché spento.
Di talché, in tali casi, per dichiarare il mancato rispetto delle distanze necessarie a scongiurare un pericolo per la salubrità dei vicini, è sufficiente la potenzialità dell'esalazione nociva o molesta, <<potenzialità che è stata appunto accertata dal CTU>> nel caso concreto.
Corretta, pertanto, appare la decisione impugnata e, quindi, il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

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