Condominio

L’assemblea può costituirsi autonomamente come parte civile in un processo penale

di Paolo Accoti

Il condominio si può costituire parte civile nel processo penale con il verbale assembleare.
La Corte di Cassazione, II sezione penale, con la decisione 30297/2017, affronta la questione riguardante la costituzione di parte civile di un condominio nel procedimento penale, nello specifico per appropriazione indebita di alcune somme di denaro.
L'imputata, condannata dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 646 Cp, ricorre in cassazione per la violazione, tra l'altro, degli artt. 1130 e 1131 Cc, con conseguente inammissibilità della costituzione di parte civile sulla scorta del solo verbale assembleare.
L'amministratore, per come si capisce dall'art. 1130 Cc, è l'organo di gestione e rappresentanza del condominio, la cui figura è riconducibile a quella del mandatario con rappresentanza, per come rinviene dall'art. 1129 c.c. il quale, per tutto quanto non espressamente disciplinato, rimanda, appunto, alle norme sul mandato (artt. 1703-1741 Cc).
In altri termini, l'amministratore è l'organo esecutivo del condominio che soggiace alla volontà assembleare, ed è dotato delle prerogative allo stesso attribuite dalla legge e, come detto, dall'art. 1130 Cc, per il quale lo stesso può agire in giudizio anche senza autorizzazione assembleare per porre in essere tutti quegli atti, quand'anche di natura giudiziale, idonei a salvaguardare e conservare il patrimonio comune.
Pertanto, così come costantemente stabilito dalla giurisprudenza, il potere rappresentativo che compete all'amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c. e che, sul piano processuale, si riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio, comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, con esclusione soltanto di quelle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esulando, pertanto, dall'ambito degli atti conservativi (In tal senso da ultimo: Cass. n. 7327/2013. In precedenza: Cass. n. 16230/2011; Cass. n. 23065/2009; Cass. civ., n. 24764/2005).
Ciò posto, nessun dubbio può nutrirsi in merito alla possibilità per l'amministratore del condominio di esercitare direttamente nel giudizio penale l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal condominio, anche senza la necessita di uno specifico mandato assembleare, essendo lo stesso titolare ex lege del potere rappresentativo per tutte le azioni a salvaguardia dei diritti sulle parti comuni dell'edificio (Cfr.: Cass. pen. n. 3320/2015).
Tuttavia, se anche in sede penale si riconosce una tale facoltà all'amministratore del condominio, ciò non priva l'assemblea del potere di intraprendere direttamente una qualsiasi controversia.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, II sez. penale, nella sentenza n. 30297, pubblicata in data 16 giugno 2017.
Nel caso di specie, infatti, nell'assemblea straordinaria del condominio, alla quale hanno partecipato l'amministratore e l'avvocato poi delegato alla costituzione di parte civile, è emersa chiaramente la volontà assembleare di conferire la procura speciale per esercitare l'azione civile all'interno del procedimento penale in corso.
Peraltro, lo stesso avvocato nominato dall'assemblea, <<ha autenticato la firma apposta sul verbale della predetta assemblea dal suo Presidente, allegando lo stesso verbale all'atto di costituzione di Parte Civile da lui redatto e sottoscritto>>.
Inoltre l'avvocato, con la costituzione di parte civile, si dichiara procuratore speciale e difensore del condominio, così attestando la genuinità della sottoscrizione della scrittura privata allegata (verbale assemblea condominiale) e la chiara riconducibilità al suo assistito, assumendosi al contempo, con la sottoscrizione dell'atto di costituzione di parte civile, la piena responsabilità.
In definitiva, il mandato conferito all'avvocato con il verbale assembleare sottoscritto dal Presidente e autenticato dallo stesso, rispecchia tutti i criteri dettati dall'art. 122, comma I, Cpp (<<Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti>>), conseguentemente, risulta pienamente ammissibile la costituzione di parte civile operata dal condomino sulla scorta del verbale assembleare.

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