L'esperto rispondeCondominio

I fili per stendere non tolgono luce e aria

Silvio Rezzonico

La domanda

La parte terminale della mia terrazza, di circa 100 metri quadrati, è chiusa su un lato dalla parete del condominio attiguo, con finestre che si affacciano sulla mia proprietà. Tali finestre sono regolamentate da un atto notarile, che permette loro luce e aria, ma non la veduta.Vorrei sapere se posso tirare dei fili per stendere i panni parallelamente a tale muro, e, eventualmente, a quale distanza mi devo attenere per non creare eventuali diatribe. Preciso che fili per stendere erano presenti anche quando c'erano i miei nonni e genitori, visto che la mia casa è di proprietà secolare.

A parte eventuali pattuizioni contenute nell’atto notarile, per l’articolo 900 del Codice civile si è in presenza di luci quando le aperture «danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino».Si tenga presente che, a norma dell’articolo 901, n. 2 e 3, del Codice stesso, la luce deve:«...2) avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori;3) avere il lato inferiore a una altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa».Non si vede, dunque, come lo stendimento della biancheria possa impedire il passaggio di aria e luce al fondo del vicino. Inoltre, nella specie sembra comunque essere maturata, a favore del lettore, l’usucapione ventennale del diritto di installare fili a uso stenditoio.

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