Condominio

La tv alta è un reato, giocare alle biglie no

di Paolo Accoti

Il televisore ad alto volume integra il reato del «disturbo del riposo delle persone» (articolo 659 del Codice penale): chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28670, pubblicata in data 9 giugno 2017, conferma la condanna inflitta a un condòmino per aver disturbato il riposo dei condòmini querelanti, a seguito dei rumori provenienti da tv e radio che mantenuti per diverso tempo con volume altissimo, anche durante le ore notturne.

Occorre però, rileva la Cassazione, che la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione (sentenze 45616/2013), essendo necessario, come correttamente rilevato dallo stesso ricorrente, che i rumori siano idonei a disturbare a tranquillità di un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (sentenza 47298/2011). Peraltro (...) ai fini della configurabilità della fattispecie in esame può essere sufficiente anche un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, trattandosi di reato solo eventualmente permanente».

Nel caso concreto, il giudice di merito ha fondato la responsabilità penale del condòmino sulla scorta dell’intervento effettuato dai Carabinieri che, intervenuti nottetempo, hanno avuto la percezione di «un forte rumore causato dall’audio della televisione, così alto che dalla strada si distinguevano chiaramente le parole pronunciate nel programma tv».

Sulla stessa linea è la sentenza 30156/2017 , che ha invece escluso la configurabilità dello stesso reato reato derivante da «rumore di biglie che rotolano e in colpi ripetuti» provenienti da un appartamento in condominio, perché «quantunque non sia necessario che l'accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti (...) occorre ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore e dunque con riferimento al caso di specie la propagazione effettiva dei rumori (...) che, affinché la condotta possa considerarsi penalmente rilevante, debbono estendersi, se non all'intero stabile condominiale, comunque ad una parte consistente di esso».

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