Condominio

Mediazione obbligata se manca l’accordo

di Augusto Cirla

La comunione ereditaria permane fino al momento della divisione (articoli 713 e seguenti del Codice civile), con la quale i coeredi diventano unici proprietari dei beni assegnati.

Ciascun coerede può chiedere la divisione, innanzitutto in via convenzionale: cioè attraverso un contratto con cui i partecipanti si accordano per sciogliere la comunione e attribuirsi, se il bene immobile è facilmente divisibile, una porzione corrispondente al valore delle rispettive quote. Se invece non si raggiunge alcun accordo, vi provvede il giudice, davanti al quale anche un solo coerede può promuovere l’azione di divisione.

La domanda si propone innanzi al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, ossia nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (articolo 456 c.c.). Al giudizio devono partecipare tutti coloro che sono parte della comunione al momento in cui è presentata la domanda, poiché si tratta di un litisconsozio necessario.

Per effetto della conversione in legge del Dl 69/2013 (decreto “del fare”), le parti interessate alla divisione possono inoltrare una richiesta congiunta. La nuova procedura – disciplinata all’articolo 791-bis c.c. – è più breve rispetto a quella ordinaria e prevede che possa richiedersi la nomina di un avvocato o un notaio autorizzato a svolgere tutti gli adempimenti necessari.

Dopo l’entrata in vigore del Dlgs 28/2010, però, il giudizio di divisione dev’essere preceduto dal tentativo di mediazione. Il mediatore designato dall’organismo scelto dalle parti, o da una di esse, è un soggetto imparziale che ha il compito primario di individuare l’interesse delle parti medesime e guidarle verso un accordo che possa soddisfarle entrambe (con l’auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione di eventuali futuri rapporti tra di loro).

Condizione di procedibilità

Il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda di divisione e deve inoltre ricorrere per tutti i compartecipanti. Di conseguenza, nel caso in cui la richiesta di mediazione e la fissazione del primo incontro non siano state comunicate a tutti i litisconsorti necessari, il giudice riterrà non soddisfatta la condizione di procedibilità e fisserà il termine di 15 giorni affinché la parte richiedente proponga il procedimento di mediazione nei confronti di tutti i compartecipanti.

Al primo incontro, dopo avere illustrato i princìpi della mediazione e lo scopo che si prefigge di raggiungere, il “conciliatore” invita le parti a esprimersi sulla volontà di continuare la mediazione stessa e, in caso positivo, inizia con loro un percorso che si concluderà (così come quello del giudice) con un progetto divisionale della comunione; avvalendosi, se necessario, anche dell’aiuto di un tecnico.

Qualora l’immobile non sia comodamente divisibile, dev’essere preferibilmente «compreso per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto» (articolo 720 c.c.).

Il concetto di “comoda divisibilità” presuppone che l’immobile si possa dividere in più porzioni, ognuna suscettibile di libero e autonomo godimento, senza affrontare spese eccessive per il frazionamento, evitando che la divisione vada a incidere sulla destinazione funzionale dell’immobile e senza che a tale operazione consegua una diminuzione del valore delle singole quote rispetto all’intero.

L’accordo di mediazione con il quale le parti accettano la divisione di beni immobili (le cui sottoscrizioni siano state autenticate dal notaio) può e deve essere trascritto dal conservatore dei registri immobiliari. Nel caso in cui le parti non raggiungano alcuna intesa, il “conciliatore” ha facoltà di formulare di sua iniziativa una proposta di divisione. Anche le parti stesse possono chiedergli di formularne una, riservandosi di accettarla o meno: in caso di rifiuto, il mediatore redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.

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