L'esperto rispondeCondominio

Box e spese per i balconi

di Raffaele Cusmai - Codominio24

La domanda


Amministrato un condominio di 10 unità immobiliari, con 10 box a piano terra ed un unico locale a piano interrato. Si vuole procedere con la ristrutturazione dei balconi (frontini, mensola e parapetti in muratura). Stanno sorgendo molti problemi sulla ripartizione delle spese, sopratutto in merito alla ripartizione delle spese inerenti i parapetti. Io ho riferito ai condomini che la parte esterna di tale elemento è a carico di tutti i condomini (compreso piano terra ed interrato) in quanto rappresentano estetica del fabbricato; per cui, sia intonaco che rivestimento plastico lo attribuisco a carico di tutti (ovviamente con i millesimi di proprietà). Rimangono a carico del proprietario la soletta, pavimento ed intonaco della sotto mensola. È corretto il mio modo di ripartire le spese oppure sono in errore?

Secondo la Cassazione i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore devono considerarsi “parti comuni”, in quanto ineriscono al prospetto dell'edificio, contribuendo a connotarne l'estetica (Cass. 23 settembre 2003 n. 14076, Cass. 30 luglio 2004, n. 14576, Cass. 5 gennaio 2011 n. 218). La stessa giurisprudenza (cfr. anche Cass. 17 luglio 2007, n. 15913), nel caso di balcone incassato, considera invece la soletta quale bene in comproprietà tra il proprietario dell'appartamento del piano superiore (calpestio) e quello del piano inferiore (copertura).
Sul piano della ripartizione delle spese per gli interventi manutentivi, quindi, quelle che presentino un'incidenza sul decoro architettonico dello stabile sono poste a carico di tutti condomini.
Nella sentenza 1784/2007, inoltre, è stato precisato che “la valutazione se determinate parti di un edificio condominiale non specificamente elencate nell'art 1117 cc costituiscano parti comuni in quanto necessarie all'uso comune, ovvero destinate all'esercizio od ornamento dell'edificio va fatta in relazione alle singole fattispecie, mediante l'individuazione della precipua funzione oggettivamente svolta dalle singole parti in rapporto della proprietà esclusiva e alla struttura e caratteristiche dell'intero edificio”. La distribuzione delle spese secondo i millesimi ordinari dunque è subordinata alla riconducibilità della manutenzione agli elementi decorativi, come fregi e rivestimenti della parte frontale e del sottobalcone essendo a carico del singolo proprietario tutte e le altre spese. Nel caso di rivestimenti ed elementi decorativi dei sottobalconi, quando si inseriscano nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole, essi devono considerarsi parti comuni e comuni devono considerarsi le relative spese di mantenimento.
Diversamente le spese che invece dovessero interessate la soletta (proprietà comune dei condomini del piano inferiore e di quello superiore) saranno ripartite esclusivamente tra i proprietari cui serve rispettivamente da calpestio e da copertura (a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento; a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

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