Condominio

Piscine condominiali in sicurezza

di Giulio Benedetti

Il nuoto è uno sport completo che può essere fatto a ogni età: per questa ragione nell’ultimo decennio si è vista la proliferazione delle piscine condominiali. Tuttavia, come in ogni attività fisica devono essere adottate opportune avvertenze per evitare incidenti. La normativa è assai varia e comprende il Dpr 616/1977 e la legge 833/1978 che individuano, tra le materie di assistenza sanitaria ed ospedaliera, la tutela igienico e sanitaria delle attività sportive e ricreative.

Si è ritenuto necessario anche un intervento normativo della Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, che definisce la piscina «un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative , formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi» e comprende le piscine pubbliche e private , comprese le piscine condominiali «la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile , destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti».

La struttura della Conferenza segue l’impostazione della normativa di sicurezza sul lavoro in quanto prevede che il responsabile dell’esercizio deve redigere (ed osservare e fare osservare le disposizioni vi contenute) un documento di valutazione del rischio contenente l’analisi dei potenziali pericoli igienici e sanitari, l’individuazione dei punti in cui possono realizzarsi tali pericoli e le misure atte a prevenirli, l’individuazione dei punti critici e la definizione dei limiti critici , la definizione del sistema di monitoraggio, l’individuazione delle azioni correttive , le verifiche del piano. Sono previsti controlli interni della qualità dell’acqua utilizzata da compiere dal gestore e controlli esterni da effettuare da parte della competente azienda sanitaria locale secondo lo schema stabilito dal Dlgs 31/2001 , dettato per la tutela della pubblica incolumità nell’uso dell’acqua a scopo alimentare.

L’accordo prevede, quale sanzione dell’inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie, formulate dall’Asl locale nei termini fissati, una sanzione amministrativa, determinata autonomamente dalle Regioni, al responsabile delle piscine.

La Conferenza del 16 gennaio 2003 è stato recepita dalle Regioni e in Lombardia dalla Dgr 8/2552 del 17 maggio 2006 e che contiene un allegato C interamente dedicato alle piscine condominiali che individua quale titolare dell’impianto l’amministratore condominiale, tenuto a redigere il piano di autocontrollo e a nominare l’addetto agli impianti tecnologici.

Inoltre, in caso di cambiamento del gestore o del responsabile il nominativo del subentrante deve essere comunicato dal nuovo al comune e all’azienda sanitaria locale unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico- strutturali e gestionali della precedente comunicazione. Infine, particolarmente significativa è la disposizione la quale prevede, anche per le piscine condominiali, l’obbligo dell’adozione del servizio di assistenza dei bagnanti per la piscine che abbiano la profondità superiore a 1,40 metri o il volume totale superiore a 300 metri cubi. La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull’acqua di vasca deve essere conforme alla norma Uni 10637 e nel caso di approvvigionamento idrico autonomo devono essere effettuati controlli anche su tale acqua.

La sentenza della Cassazione 48793/2016 afferma che la recente giurisprudenza riconosce la sussistenza della posizione di garanzia sulla scorta dell’effettivo governo del rischio e delle finalità protettiva che lo sorreggono.Tuttavia la Corte assolve dall’accusa di omicidio colposo i gestori ed un sorvegliante di un complesso turistico, in vicinanza del quale sussisteva una piscina all’interno della quale un avventore annegava. I gestori dell’area adibita a bar ristorante e discoteca non avevano la gestione della piscina, separata con una bassa recinzione dotata di un cancelletto che risultava chiuso al momento dell’incidente, ed era gestita da altro soggetto pubblico. La Corte sostiene che, nei casi considerati dalla giurisprudenza , riferiti alla gestione di impianti ricreativi o sportivi , la posizione di garanzia implica che la posizione di garante sia quella di un soggetto che gestisca in concreto i rischi dell’attività natatoria.
La sentenza C.Cass. n. 15147/2017, invece, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza del giudice di pace la quale aveva affermato la responsabilità penale di un gestore di una struttura alberghiera per lesioni colpose cagionate ad un'invitata ad una festa che , tuffatasi in una piscina , aveva riportato lesioni personali gravissime con esiti di tetraplegia.
La Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità penale del soggetto condannato, dotato di primazia e della posizione di garanzia, in quanto non aveva assicurato le “necessarie misure di sicurezza della piscina , pur se non aperta al pubblico : la piscina , infatti , non era affatto chiusa e non ne era stato materialmente inibito l'utilizzo, in un contesto in cui a bordo piscina non era esposto il divieto di tuffarsi, né era indicata la profondità della piscina , mancava inoltre personale di sorveglianza o addetto al salvataggio”.
Pertanto, alla luce dei principi sopra enunciati, i fattori che possono escludere la responsabilità civile del condominio per infortuni incorsi a soggetti che utilizzino la piscina possono essere i seguenti :
- l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso tra la cosa custodita e l'evento verificato;
-che tale fattore esterno sia assolutamente imprevisto ed imprevedibile poiché:
*l'evento avvenga allorquando la piscina sia chiusa , non essendo maturato il tempo della sua apertura ;
* viga il divieto, adeguatamente pubblicizzato con avvisi ben visibili da chiunque, che persone estranee al Condominio non possano avere il diritto di usufruire della piscina ;
*per accedere alla piscina vi sia un ulteriore cancello da aprire e attraversare ;
* nessun permesso sia stato dato alla parte lesa per entrarvi da parte dell'amministratore né alcun assenso sia stato dato al custode per consentire l'accesso del terzo,
*durante l'orario di utilizzo vi sia un servizio di salvataggio assicurato da personale adeguatamente qualificato .
Il ricorrere dei predetti elementi consentono la predisposizione di un'idonea difesa al fine di provare il caso fortuito e quindi l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'evento in modo da escludere la responsabilità del condominio per omessa vigilanza sulle cose in custodia ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ.

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