Lo scarico della caldaia nel pluviale comune
Nel caso di specie, opera il disposto di cui all’articolo 1102, primo comma, del Codice civile, per il quale «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa».Tuttavia, non si vede come, nel caso concreto, possa parlarsi di cambio di destinazione del pluviale condominiale – che continua a mantenere la sua funzione anche se ora raccoglie, in aggiunta, il vapore acqueo della caldaia – o di pregiudizio al pari godimento degli altri condòmini. Salvo che la tubazione installata comporti la violazione del decoro architettonico dell’edificio ex articolo 1120, ultimo comma, del Codice civile, per il quale sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.