Condominio

L’ordine del giorno deve essere coerente con le decisioni prese

di Marco Marchiani

La norma dell’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile dispone che l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere “specifica indicazione dell’ordine del giorno”.

Ciò non significa affatto che in tale documento debba essere analiticamente indicato cosa l’assemblea dovrà discutere, e tanto meno anticipare il contenuto dell’eventuale deliberazione; ma dovrà mettere tutti i condòmini in condizione di poter esaurientemente comprendere quali siano le questioni che verranno loro sottoposte. Soprattutto non dovrà avere indicazioni ingannevoli che possano indurre i condòmini a non presenziare alla riunione assembleare, convinti che non si tratti di questioni rilevanti o per loro interessanti. E comunque non dovrà trarli in inganno sull’oggetto della discussione.

L’imposizione di legge risponde al principio imprescindibile della trasparenza e della conoscenza che deve permeare ogni discussione all’interno del condominio ed ogni decisione dei condomini al fine di non esser tratti in inganno da indicazioni estremamente generiche, e magari addirittura inesatte che potrebbero favorire gli interessi di taluni condomini a danno di altri, proprio a causa della mancanza di chiarezza e trasparenza.

In proposito la giurisprudenza è sempre stata estremamente chiara, come si può leggere nelle sentenze della Cassazione 5889/2001 e 21449/2010. In particolare, il Tribunale di Milano ha affrontato recentemente due questioni particolari: la prima riguardante il mancato inserimento di un argomento all’ordine del giorno, e la seconda riguardante un oggetto impreciso od inesatto.

Con la prima sentenza (Sezione XIII, giudice Pietro Paolo Pisani, n.12538/2015) ha ritenuto che un argomento non può essere trattato in assemblea non solo perché non espressamente indicato fra quelli indicati nell’ordine del giorno, ma neppure fra la voce delle cosiddette “varie ed eventuali” che è d’uso inserire, ma che in realtà non consente di assumere alcuna decisione, neppure di scarsa rilevanza.

La seconda decisione (sezioneXIII, giudice Paola Barbara Folci, n.1769/2017) ha ritenuto invalida una deliberazione che autorizzava un intervento in realtà precedentemente già eseguito da un condòmino proprio perché l’ordine del giorno lo presentava come ancora da eseguire, e quindi espressamente da autorizzare. Con ciò aveva inciso sulla volontà dei partecipanti all’assemblea a votare su di un oggetto non corrispondente alla realtà dei fatti. Da qui l’annullamento.

Peraltro la Corte di cassazione, con la sentenza 10865/2016, ha ritenuto che quando l’argomento sia di per sé generico e destinato a essere meglio valutato e approfondito dall’assemblea stessa, nell’ordine del giorno può anche essere indicato senza una specifica informativa, purché in modo esaurientemente comprensibile di cosa si andrà a trattare.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©