Condominio

È reato suonare con insistenza il campanello della porta del vicino

di Luana Tagliolini

Suonare insistentemente al campanello dell'abitazione di una condòmina e lesionare alcuni vasi contenenti dei fiori posizionati sul pianerottolo, integra gli estremi del reato di molestia e disturbo alle persone (all'articolo 660 codice penale).
L'articolo 660 dispone che «chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico … per petulanza o per altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo è punito….».
La Corte di Cassazione, nella fattispecie sottoposta al suo esame, ha confermato la sentenza del tribunale, ritenendo che la condotta tenuta dall'imputato, così come descritta e provata anche con testimoni, era tale da configurarsi come «idonea ad arrecare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità» (Cassazione penale, sentenza n. 26336/2017).
Il reato di molestia non è necessariamente abituale, per cui anche una sola azione di disturbo o di molestia, può integrarlo purché abbia in sé (elemento oggettivo) il carattere della petulanza, che consista in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri e creare situazioni di disagio a livello psicologico e rimanendo irrilevanti i motivi che abbiano spinto l'agente ad agire (la molestia si era sviluppata in un arco di tempo non minimo con modalità - continuo scampanellio - non poco preoccupanti).
Per quanto attiene, infine, l'altro elemento del reato, ossia “il luogo” in cui si è consumato, i giudici di legittimità riaffermano che, ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende “aperto al pubblico” il luogo a cui ciascuno può accedere in determinati momenti, ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti.
Devono essere considerati luoghi aperti al pubblico, ad es., l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni e più in generale le parti comuni di un condominio in quanto la facoltà di accesso appartiene sia ai condomini sia ai loro ospiti (Cassazione penale, sentenza n. 10409/2009).
I luoghi presi in esame e dove si sono svolti gli eventi (pianerottolo di casa) confermano che trattasi di luoghi “aperti al pubblico”.
In altre pronunce è stato ritenuto molesto il comportamento di un imputato consistito nello scattare fotografie nei confronti della parte offesa e dei suoi ospiti, contro la loro volontà, mentre si trovavano nello spazio antistante la loro abitazione (Cassazione penale, sentenza n. 10409/2009).
È stata ritenuta “molestia” lavare le scale condominiali con detersivi che provocano allergie al vicino se viene compiuto a tale solo scopo (Corte di Cassazione, penale, sentenza n. 39197/2013).

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