L'esperto rispondeCondominio

Danno senza colpevole: tutti devono pagare

Matteo Rezzonico

La domanda

Nel condominio nel quale possiedo una unità immobiliare, è stata danneggiata una parte dei tre moduli in ferro del cancello elettrico, che è installato in leggera pendenza, come se un'autovettura, dall'interno dello stabile, lo avesse urtato da chiuso. Poiché l'assicurazione non risponde del danno, in quanto non dovuto ad atti vandalici di persone estranee al condominio, si chiede se l'amministratore, sollecitato da un condomino, che senza colpa deve concorrere nella spesa di sistemazione, è obbligato a presentare una denuncia contro ignoti per il danneggiamento, o se la presentazione di questa denuncia esula dalle sue mansioni e, pertanto, può rifiutarsi di presentarla.

L’amministratore – ove il condominio sia coperto da polizza globale fabbricati e il danno sia “in garanzia” – è tenuto a denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazioni per l’eventuale risarcimento (articolo 1130, comma 1, numero 4, del Codice civile). Ove, tuttavia, il sinistro non rientri fra quelli oggetto della polizza - come sembrerebbe nel caso in questione - la denuncia è inutile. Né si ritiene – qualora il lettore si riferisca ad un eventuale esposto in Procura - che nella fattispecie possa trovare applicazione l'articolo 635, comma 1, del Codice penale (sul danneggiamento), per il quale «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».In ogni caso, in mancanza di copertura assicurativa, del danno “accidentale” causato da un condomino o da un terzo al cancello – salvo che sia scoperto chi ne è responsabile – rispondono tutti i condòmini per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile.

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