Condominio

Comunione, niente revoca giudiziale

di Luana Tagliolini

Alla comunione non si applica la «revoca giudiziale» dell’amministratore prevista per il condominio (articolo 1129 del Codice civile). Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 11172/2017 (relatore Antonio Scarpa). Inoltre, come nella comunione si può chiedere la nomina di un amministratore giudiziario ad acta (articolo 1105, comma 4 del Codice civile), in forza del rinvio alle norme sulla comunione (articolo 1139) è possibile anche provvedere, in sede di volontaria giurisdizione, alla nomina di un amministratore giudiziario ad acta anche nei condomìni con due partecipanti (Tribunale Foggia, decreto 30 ottobre 2000).

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