Comunione, niente revoca giudiziale
Alla comunione non si applica la «revoca giudiziale» dell’amministratore prevista per il condominio (articolo 1129 del Codice civile). Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 11172/2017 (relatore Antonio Scarpa). Inoltre, come nella comunione si può chiedere la nomina di un amministratore giudiziario ad acta (articolo 1105, comma 4 del Codice civile), in forza del rinvio alle norme sulla comunione (articolo 1139) è possibile anche provvedere, in sede di volontaria giurisdizione, alla nomina di un amministratore giudiziario ad acta anche nei condomìni con due partecipanti (Tribunale Foggia, decreto 30 ottobre 2000).
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di Raffaello Stendardi - a cura di Assoedilizia
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