Condominio

Il giardino condominiale è a carico di tutti

di Edoardo Valentino

Nei condomìni italiani il giardino contribuisce a garantire il decoro architettonico del palazzo e costituisce un'area particolarmente apprezzata dai proprietari e dai loro bambini.

Dal punto di vista legale le piante site negli spazi comuni sono certamente da considerare come beni di proprietà condominiale. L'articolo 1117 del Codice civile riporta i cortili nell'elenco delle parti comuni, ricomprendendo estensivamente anche i giardini.

Le sentenza, inoltre, sono costanti nell'affermare come la qualità di cosa comune non derivi dalla annoverazione del bene nell'elenco ma piuttosto dalla funzione di utilizzo e godimento comune svolta dal manufatto nei confronti dell'edificio (Cassazione, sentenza 4787/2007, tra le molte).

Essendo proprietà comuni, quindi, tutte le spese ordinarie relative alle stesse dovranno essere ripartite sulla base dei millesimi di proprietà dei vari condomini.

Così le spese per la gestione e manutenzione del giardino, il costo dell'acqua di irrigazione e del giardiniere dovranno essere suddivisi tra i proprietari a prescindere dell'effettivo utilizzo del giardino da parte degli stessi. La manutenzione ordinaria del giardino (ad esempio la potatura periodica) potrà essere effettuata dall'amministratore senza consultare l'assemblea, rientrando questa nei doveri del mandatario di gestione e cura del condominio.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria (si pensi all'abbattimento di una pianta) sarà invece l'assemblea a pronunciarsi, con la maggioranze di almeno 500 millesimi e dei presenti in assemblea (che rappresenti almeno 1/3⅓ dei condòmini).

In caso di necessità di interventi urgenti come ad esempio la messa in sicurezza di un albero ad alto fusto reso pericolante da una tempesta, l'amministratore dovrà agire subito, (articolo 1135 del Codice) salvo poi riferire ai condomini nel corso della prima assemblea.

Il verde poi è assoggettato alla regola dell'articolo 1102 del Codice Civile : il singolo può utilizzare la cosa comune « purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso».

Una ulteriore conseguenza della comunione del verde condominiale è certamente quella della comune responsabilità in caso di danni. Nel caso, per esempio, che un albero del cortile condominiale cada e cagioni dei danni a terzi, infatti, a rispondere dei danni saranno tutti i condòmini.

Si può comunque affermare che la regola generale per la responsabilità del danno cagionato dal verde del condominio, comunque, non risieda tanto nella proprietà del bene in sé, ma piuttosto nel dovere di effettuare la manutenzione (ordinaria e/o straordinaria, con le necessarie conseguenze in caso di incuria) che tale titolo comporta, come ha chiarito la Cassazione con la sentenza 15096/2013.

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